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Gioco, Cassazione: 'Concessionario responsabile del Preu evaso'

09 ottobre 2020 - 13:37

La Corte di Cassazione ribadisce che il concessionario di rete fino al 2009 è responsabile per il recupero del Preu evaso per apparecchi illecitamente modificati.

Scritto da Fm
Gioco, Cassazione: 'Concessionario responsabile del Preu evaso'

Il concessionario di rete è responsabile in via principale per l'imposta evasa (cd. maggior Preu) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell'autore dell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sia identificato, ne risponde con lo stesso a titolo solidale”.

A ribadire il principio, già oggetto di altre sentenze, è la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva dato ragione ad un concessionario di Stato avverso l'avviso di accertamento emesso per il recupero di “maggior Preu”, per l'anno 2008, in ordine ad apparecchi trasmittenti all'Amministrazione finanziaria dati di gioco non conformi a quelli effettivi.

Nella fattispecie, la vicenda trae origine da uno specifico accertamento su un apparecchio illecitamente modificato installato in un locale pubblico.
 
La sentenza ricorda che “nel caso di utilizzo indebito delle apparecchiature da intrattenimento, il maggior prelievo erariale unico evaso (cosiddetto maggior Preu), dovuto in ragione del superiore volume di gioco derivante dall'illecito, ha natura identica ed unitaria rispetto al prelievo erariale unico; nonché, all'esito di processi vertenti tra le stesse attuali parti. Nell'ipotesi di trasmissione telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, nel vigore dell'art. 39, comma 13, del Dl. n. 269 del 2003, conv. in I. n. 326 del 2003, soggetto passivo del tributo, in forza della posizione di garanzia rivestita quale titolare di nulla osta, è in ogni caso il concessionario di rete, responsabile in via principale per l'imposta evasa (il maggior Preu accertato a seguito di controllo che comprovi la sottrazione delle giocate ad imposizione) e per i relativi accessori e sanzioni, indipendentemente dalla responsabilità solidale successivamente prevista in caso di individuazione dell'autore dell'illecito per effetto dell'art. 39 quater, comma 2, del d.l. cit., nel testo introdotto dall'art. 1 della I. n. 296 del 2006 (in vigore dal 10 gennaio 2007), anteriore quindi alla modifica di cui all'art. 15 del Dl. n. 78 del 2009, conv. in I. n. 102 del 2009 (cfr., Cass. sez. 5, 31/05/2019, n. 14955, Rv. 654131-01; si veda altresì tutta la giurisprudenza innanzi citata).
Sicché, il concessionario di rete è responsabile in via principale per l'imposta evasa (cosiddetto maggior Preu) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell'autore dell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sia identificato, ne risponde con lo stesso a titolo solidale (Cass. sez. 5, 25/05/2018, n. 13116, Rv. 648667-01; Cass. sez. 5, 06/06/2018, n. 14563, Rv. 649003-01; si veda altresì tutta la giurisprudenza innanzi citata)”.
 

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