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CdS: 'No a sospensione limiti gioco di Maratea, nessun danno grave'

12 novembre 2020 - 10:56

Il Consiglio di Stato boccia ricorso contro l'ordinanza oraria sul gioco di Maratea (Pz) in quanto la mancata sospensione non comporterebbe 'un danno grave e irreparabile per la società appellante'.

Scritto da Fm
CdS: 'No a sospensione limiti gioco di Maratea, nessun danno grave'


"Non appaiono presenti adeguati elementi di fumus boni iuris e che neppure sussiste il periculum in mora, non conseguendo alla mancata sospensione dell’ordinanza di riduzione dell’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, Tulps un danno grave e irreparabile per l’interesse della società appellante".

E quanto si legge nell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare avanzata da una società per la riforma della sentenza del Tar Basilicata concernente la domanda di annullamento, previa concessione di misure cautelari, dell'ordinanza del sindaco di Maratea (Pz) del marzo 2019, avente ad oggetto la “Disciplina comunale degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 Tulps, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”.

A marzo 2019 il comune lucano aveva deciso di consentire il funzionamento degli apparecchi da gioco solo “dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, compresi i festivi” e a gennaio 2020 il Tar Basilicata aveva rigettato il ricorso della società per l'annullamento dell'ordinanza sindacale ritenendo non meritevoli di accoglimento "le censure di carenza di istruttoria e di motivazione, per non avere il Comune effettuato specifiche indagini in ordine all'incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale" e neppure la censura relativa alla violazione dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato Regioni nel 2017.
 
Bocciata anche la richiesta di revoca della sanzione comminata dal Comune per la reiterata violazione dei limiti orari, in quanto, secondo i giudici, "deve ritenersi che la previsione dell'irrogazione di una misura amministrativa restrittiva quale conseguenza della violazione dell'ordinanza sindacale di disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e scommesse e del funzionamento di apparecchi con vincite di gioco in danaro, è coperta da apposita previsione di legge, l'art. 10 del Tulps (secondo cui 'Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata'). Tale previsione, infatti, riferibile ad ogni abuso del titolo assentito, deve ritenersi applicabile anche a quelle autorizzazioni che, per effetto dell'art. 19 del D.Lgs. n. 616/1977 sono state trasferite ai Comuni, compresa la fattispecie della (ripetuta) violazione delle disposizioni legittimamente date dall'autorità comunale in tema di orario di apertura e funzionamento delle sale gioco autorizzate".
 

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