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Tar Campania: 'Legge regionale gioco non invalida regolamento di Napoli'

18 novembre 2020 - 16:28

Per il Tar Campania il regolamento e l'ordinanza sul gioco di Napoli sono legittimi anche alla luce della legge regionale che ha chiesto ai Comuni di adeguare norme esistenti.

Scritto da Fm
Tar Campania: 'Legge regionale gioco non invalida regolamento di Napoli'

Nuova conferma della validità e della legittimità del regolamento e dell'ordinanza oraria sul gioco vigenti a Napoli, anche alla luce della legge regionale che nel marzo 2020 ha chiesto agli Enti locali di garantire limiti uniformi sul territorio, adeguando e integrando le norme esistenti entro e non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, decorsi i quali le disposizioni della legge trovano immediata applicazione.


A darla è il Tar Campania, in risposta al ricorso presentato da un concessionario e da alcuni esercenti del settore contro i distanziometri comunali e l'orario di esercizio delle sale gioco, fissato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 di tutti i giorni, festivi compresi.


Sono state quindi rispediti al mittente i motivi proposti dai ricorrenti: a cominciare dal fatto che i provvedimenti del Comune partenopeo abbiano introdotto "norme totalmente limitative dell’attività di gioco lecito, ledendo gli operatori legali del settore e compromettendo gli interessi generali della sicurezza, dell’ordine pubblico e della tutela della salute e le esigenze di gettito erariale".
 
Contestate anche "numerose disposizioni del Regolamento, con riserva di separata azione risarcitoria e chiedendo in via istruttoria la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per l’accertamento della corrispondenza delle limitazioni stabilite alla finalità di contrasto alla ludopatia", con la richiesta di "condanna del Comune al risarcimento dei danni e, in via subordinata, la proposizione alla Corte di giustizia europea delle questioni di conformità al diritto europeo".
 
Per i giudici amministrativi campani però va "smentito che il Regolamento comporti una preclusione assoluta all’attività dei ricorrenti, nel contempo ribadendosi la pienezza dei poteri regolamentari che per la disciplina della materia sono autonomamente assegnati ai Comuni" e che non è ravvisabile "alcun contrasto con la Carta costituzionale o il diritto europeo".

Quanto alle deduzioni con cui le ricorrenti "sostengono nelle memorie finali che la legge regionale n. 2 del 2020 (poi modificata dalla nuova legge approvata a giugno dello stesso anno, Ndr) confermerebbe la fondatezza delle loro tesi (contenendo disposizioni differenti e reputate maggiormente favorevoli, quanto a distanze ed orari), va ribadito che dalle nuove previsioni non deriva l’illegittimità del Regolamento e dell’ordinanza impugnati, i quali vanno esclusivamente valutati sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione e considerando le ragioni che ne hanno dettato l’adozione".
 

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