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Tar: 'Pregiudicati in sala gioco, giusto sospendere la licenza Tulps'

26 novembre 2020 - 15:43

Il Tar Emilia Romagna conferma la sospensione della licenza per la raccolta di gioco per due settimane per un un locale dove sono stati ripetutamente trovati alcuni pregiudicati.

Scritto da Redazione
Tar: 'Pregiudicati in sala gioco, giusto sospendere la licenza Tulps'


"Ai sensi dell'art. 100 del Tulps 'il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata'".


Lo ricorda il Tar Emilia Romagna nella sentenza con cui respinge il ricorso avanzato da un esercente contro la sospensione della licenza per la gestione delia raccolta di gioco attraverso l'istallazione di apparecchi video terminali per 15 giorni disposta dalla Questura di Modena, per la ripetuta presenza nel locale di "numerosi individui pericolosi per i rilevanti precedenti di polizia nonché diversi pregiudicati in particolare per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti, porto abusivo di armi" e simili.


Il Collegio - si legge nella sentenza - "osserva che la misura ex art. 100 del Rd n. 773/1931, in ragione delle sue finalità di prevenzione, può essere adottata anche a fronte di una situazione di pericolo per l'ordine pubblico, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare e valutare attraverso l'esercizio di un'ampia discrezionalità, censurabile solo per manifesta irragionevolezza. Non è inoltre richiesto l'accertamento di alcuna personale responsabilità dell'esercente, giacché le finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza prevalgono sul concorrente, ma eventuale, scopo sanzionatorio della misura (così Tar Friuli n° 270 del 21 luglio 2020).
Né si è trattato di unicità degli episodi, ma di pluralità degli stessi di cui la documentazione depositata in giudizio dall'amministrazione fornisce adeguata documentazione".
 
 
Per i giudici quindi è "infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento (così Tar Friuli n° 270 del 21 luglio 2020), considerando che tale omissione è legittima in relazione alla finalità cautelare del provvedimento impugnato e all'urgenza, specificamente riferita nella motivazione del provvedimento impugnato, di provvedere alla chiusura temporanea dell'attività per interrompere l'abituale frequenza di individui pregiudicati e pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico - la cui presenza quale clientela fissa è ragione anche della citata aggressione verso un addetto alla sala e da un punto di vista probabilistico tale continuità determina delle condizioni favorevoli affinchè nuovi e più gravi episodi di violenza possano verificarsi ulteriormente.
La durata della sospensione risulta congrua in relazione agli episodi accertati.
Il ricorso è in conclusione infondato".
 

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