skin

Tar Lombardia: 'Permesso costruire, distanziometro vale per comma 6'

04 dicembre 2020 - 10:32

Il Tar Lombardia chiede al Comune di Paderno Dugnano di riesaminare il diniego opposto al titolare di un centro scommesse.

Scritto da Anna Maria Rengo
Tar Lombardia: 'Permesso costruire, distanziometro vale per comma 6'

Considerato che la legge regionale della Lombardia sul gioco patologico e il Regolamento in materia adottato dal Comune di Paderno Dugnano (Milano) impongono "il rilascio del permesso di costruire per sale giochi, sale scommesse e sale bingo, senza distinguere tra le tipologie di attività svolte" e che "nel solo caso in cui le sale utilizzino apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, il rilascio del permesso risulta subordinato ad un ulteriore presupposto, consistente nella positiva verifica da parte del Comune della distanza dei luoghi sensibili (Tar. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2022)", nel caso in specie, visto che "il ricorrente non chiede di installare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito", non paiono "prima facie, infondati i motivi di ricorso con i quali si evidenzia l’erroneità della decisione comunale nella parte in cui pone a fondamento del diniego un presupposto non richiesto dal legislatore regionale".

Lo afferma il Tar della Lombardia, nell'ordinanza cautelare con la quale "accoglie ai fini del riesame" il ricorso con cui un Centro scommesse chiede di annullare i provvedimenti con i quali il Comune di Paderno Dugnano rispondeva negativamente alla sua richiesta di mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie - da “negozio” a “locale adibito ad attività di scommesse sportive”.

I giudici ricordano che la previsione "impone al Comune, prima di rilasciare il permesso di costruire, di verificare il rispetto della previsione che vieta la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d’infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori", ma non è questo, appunto, il caso del centro scommesse.

Il Tar ha dunque ordinato all’Amministrazione comunale di "riesaminare la posizione della Società ricorrente alla luce delle considerazioni esposte in motivazione e di provvedere, all’esito, ad adottare nuovi provvedimenti (di modifica o di conferma di quelli impugnati) da depositarsi in giudizio e notificarsi alla ricorrente entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza".
La prosecuzione della trattazione della domanda cautelare è fissata in camera di consiglio per il 16 febbraio.

 

Articoli correlati