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Barreca: 'Tassa 500 milioni, ribadito dal CdS profilo di transnazionalità della vicenda'

16 dicembre 2020 - 11:25

L'avvocato Barreca commenta ordinanze del Consiglio di Stato sulla tassa dei 500 milioni introdotta da legge di Stabilità del 2015, evidenziando profili di transnazionalità della vicenda , e sentenza della Cgue sulle sale gioco dei comuni di confine.

Scritto da Redazione
Barreca: 'Tassa 500 milioni, ribadito dal CdS profilo di transnazionalità della vicenda'


Dopo la pubblicazione delle ordinanze del Consiglio di Stato che hanno accolto i chiarimenti forniti dagli avvocati della difesa degli operatori, in merito alla vicenda inerente l'applicazione del prelievo imposto dalla legge di Stabilità del 2015 - passata alla storia come "tassa dei 500 milioni" - arriva il commento di Lino Barreca, legale di una delle società coinvolte insieme con Federico Tedeschini.

"A seguito dello svolgimento della camera di consiglio del 10 dicembre, tenutasi in modalità 'da remoto' tramite video conferenza, abbiamo favorevolmente appreso che il Consiglio di Stato, con le plurime ordinanze depositate il 15 dicembre, ha interamente accolto i chiarimenti formulati da me, unitamente al professor Tedeschini, che sono stati ritenuti talmente convincenti da esser stati richiamati anche in tutte le altre ordinanze pronunziate nei ricorsi promossi dagli altri concessionari.
Ricordiamo brevemente la vicenda: la legge di Stabilità del 2015 ha previsto un prelievo complessivo di 500 milioni per ciascun anno nei confronti (solo ed esclusivamente) dei concessionari del gioco da intrattenimento tramite apparecchi ex art. 110 comma 6 del Tulps, ancorchè la legge specificava di voler dare attuazione ad una precedente norma di indirizzo che doveva estendersi al riordino di aggi e compensi di tutti i giochi pubblici.
Il Tar Lazio aveva inizialmente rimesso la questione, sotto vari profili, alla Corte Costituzionale.
A seguito della nuova legge finanziaria per l’anno 2016, tale prelievo è stato limitato all’anno 2015 e si è altresì chiarito che doveva esser ripartito proporzionalmente tra tutti i componenti della filiera", ricorda Barreca.
 
"Ciò ha indotto la Corte Costituzionale a restituire gli atti al Tar medesimo per una nuova valutazione della questione di costituzionalità, alla luce di tale ius superveniens ; il Tar tuttavia ha respinto i ricorsi dei concessionari.
Nel nostro appello, fatto per alcuni concessionari, abbiamo sostenuto – in estrema sintesi - due fondamentali aspetti:  1) un prelievo imposto di questo tipo viola i principi del Trattato, e può ritenersi giustificato solo se determinato da motivi imperativi di interesse generale (e tali non sono quelli meramente economici dichiaratamente perseguiti dalla legge di stabilità impugnata, come da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia);  2) lo Stato italiano ha posto in essere una manifesta disparità di trattamento, applicando il prelievo solo ad un settore del gioco. In estrema sintesi: se servivano 500 milioni, ferme restando le censure di cui al superiore punto 1, il prelievo doveva esser spalmato su tutti i giochi pubblici. Abbiamo evidenziato come tale manifesta disparità di trattamento creava quindi un vulnus ai principi di libera concorrenza, alterando la concorrenza tra i vari concessionari di gioco.
Il Consiglio di Stato ha interamente accolto questa prospettazione (che richiedeva l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia) ed ha rimesso alla Corte una questione interpretativa basata per l’appunto sui due profili sopra menzionati.
La cancelleria della Corte di Giustizia ha recentemente trasmesso una richiesta di chiarimenti al Consiglio di Stato, perché dubitava che la questione fosse meramente 'interna' allo Stato italiano, e che quindi fosse dubbia la 'ricevibilità' del ricorso per assenza dei necessari profili di 'transnazionalità' della vicenda, assegnando al Consiglio di Stato termine sino al 18 dicembre 2020 per fornire i chiarimenti richiesti.
A seguito di tale richiesta tutti i difensori dei concessionari hanno depositato delle memorie e chiesto di discutere 'da remoto' alla camera di consiglio che nel frattempo il Consiglio di Stato aveva fissato per sentire le parti".

LE TESI DELLA DIFESA - All’esito della discussione, rimarca Barreca, "il Consiglio di Stato ha ancora una volta privilegiato le tesi argomentative da me sostenute (insieme al prof. Federico Tedeschini), che erano sostanzialmente le seguenti: a) la legge ha modificato in peius per un anno i contenuti della convenzione di concessione, che era allegata al bando di gara pubblicato sulla Guce, e quindi riferibile a tutti gli operatori, sia nazionali che comunitari; b) vari concessionari sono derivazione di gruppi europei, e quindi sono solo 'formalmente' società nazionali; c) anche vari gestori sono operatori comunitari; d) ed infine, la disparità di trattamento ha sfavorito i concessionari (nazionali ed europei) ed ha favorito altri concessionari (ad esempio quelli dei giochi online) anch’essi in gran parte comunitari.
Ecco quindi che i profili di 'transnazionalità' della vicenda appaiono con evidenza, e consentono di superare le perplessità mostrate dalla Corte di Giustizia.
Il Consiglio di Stato ha quindi recepito tali argomenti, inserendoli in tutte le varie ordinanze che verranno adesso trasmesse, con l’allegata documentazione a supporto, alla cancelleria della Corte di Giustizia.
La Cgue quindi fisserà un udienza per discutere il ricorso, pensiamo entro il 2021".
 
SENTENZA CGUE SULLE SALE GIOCO DEI COMUNI DI CONFINE, "PRECEDENTE IMPORTANTE" - Abbiamo approfittato dell'occasione per chiedere all'avvocato Barreca anche un commento sulla recente sentenza della Corte di giustizia europea, per la quale gli operatori di gioco possono invocare la libertà di fornire servizi contro i limiti locali imposti all'apertura delle sale. "In ordine a tali questioni pregiudiziali, si può altresì osservare che recentemente la Corte di Giustizia, con la sentenza del 3 dicembre 2020 (causa C – 311/19) , dopo aver richiamato la sentenza 'Ullens', secondo cui 'le disposizioni del Trattato Fue in materia di libera prestazione dei servizi non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un unico Stato membro' (ossia la stessa sentenza richiamata dalla cancelleria della Corte con la richiesta di chiarimenti trasmessa al CdS di cui si è detto), ha tuttavia ritenuto la ricevibilità del ricorso nel caso in cui le restrizioni siano comunque idonee a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove egli fornisce legittimamente servizi analoghi. Nel caso esaminato infatti la Corte ha valorizzato comunque il fatto che la ricorrente ha dichiarato e documentato che, ancorchè il divieto al gioco imposto riguardava solo un comune di uno Stato vicino al confine con la Germania (Repubblica Ceca), diversi clienti della sua offerta di gioco erano tedeschi
Si legge invero al punto 32 di tale sentenza che 'Nella fattispecie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la città di Děčín, situata a circa 25 km dal confine con la Germania, è una località popolare per i cittadini tedeschi e che, nel corso del procedimento nazionale, la Bower Win ha prodotto talune prove volte a dimostrare che una parte della sua clientela era costituita da persone provenienti da altri Stati membri, cosicché non si può affermare che l’esistenza di una clientela straniera sia meramente ipotetica'.
E quindi conclude la Corte di Giustizia 'Alla luce delle suesposte considerazioni, alle questioni sollevate dal giudice del rinvio occorre rispondere chel’articolo 56 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla situazione di una società stabilita in uno Stato membro, la quale è stata privata della sua autorizzazione all’esercizio di giochi d’azzardo in seguito all’entrata in vigore, in detto Stato membro, di una normativa che stabilisce i luoghi in cui è consentita l’organizzazione di tali giochi, applicabile indistintamente a tutti i prestatori che esercitano la loro attività nel territorio di tale Stato membro, indipendentemente dal fatto che tali prestatori forniscano servizi a cittadini nazionali o a cittadini di altri Stati membri, qualora una parte della clientela di tale società provenga da uno Stato membro diverso da quello del suo stabilimento'.
Tale pronunzia quindi rafforza ancor di più la convinzione che nessun dubbio potrà sussistere sulla ricevibilità delle questioni che riguardano i ricorsi promossi dai concessionari del gioco da intrattenimento.
La pronunzia poi, ma è un argomento totalmente diverso, risulta interessante ove si consideri che la revoca di esercitare una licenza di gioco in un comune di uno Stato (ritenuta quindi 'transfrontaliera' ed esaminabile dalla Corte) potrebbe forse consentire di censurare, sotto tale profilo, le limitazioni nazionali sulle 'distanze' dai luoghi sensibili, laddove si possa dimostrare che (ad esempio in un certo comune italiano, magari vicino al confine) le restrizioni equivalgono ad una sostanziale revoca/svuotamento della licenza di gioco, venendo quindi violato sia l’articolo 56 del Trattato che il principio del legittimo affidamento. L’argomento è comunque molto complesso ed ovviamente impatta sui profili di natura sanitaria (ludopatia) e di ordine pubblico che (ove effettivamente sussistenti e scaturenti da puntuale istruttoria, consentono agli Stati membri di applicare restrizioni , anche in contrasto con i principi del Trattato", conclude l'avvocato Barreca.
 

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