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Tar Lombardia: 'Niente sala Vlt vicino ad asilo nido ed oratorio'

31 dicembre 2020 - 11:26

Il Tar Lombardia non segue il Tar Lazio e conferma stop a sala Vlt vicina ad asilo nido, riconosciuti poteri di Regione e Comune e rispetto del diritto Ue.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Niente sala Vlt vicino ad asilo nido ed oratorio'

"A fronte del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, la previsione di distanze minime dai luoghi sensibili comporta un ragionevole sacrificio delle ragioni imprenditoriali dei gestori delle sale da gioco (Corte di Giustizia europea, sentenza 22 ottobre 2014, C-344/13 e C-367/13)".

Lo ricorda il Tar Lombardia che, ancora una volta, boccia il ricorso di un operatore di gioco contro il distanziometro regionale.

Oggetto del contendere la comunicazione di diffida all'avvio dell'attività di sala Vlt emessa dalla polizia locale del Comune di Cantello (Va) per aver riscontrato la violazione della distanza di 500 metri rispetto ad un asilo nido e un oratorio, individuati quali luoghi sensibili dall’ordinanza sindacale n. 7 del 2014, sino al ricevimento di eventuali osservazioni procedimentali.


Nel caso di specie, evidenziano i giudici amministrativi, "il parametro della proporzionalità deve senz’altro ritenersi rispettato, in quanto l’esercizio dell’attività di impresa non risulta affatto precluso nell’ambito del territorio comunale.
L’imposizione di una distanza minima delle sale da gioco dai luoghi individuati come a maggior rischio di favoreggiamento del gioco d’azzardo lecito non è idonea a comprimere in maniera eccessiva neppure la sicurezza giuridica che deve assistere gli operatori economici, in quanto sia la distanza che i luoghi sensibili risultano precisamente e previamente determinati dalla legislazione regionale.
Come già riconosciuto da questo Tribunale, sia l’articolo 41 della Costituzione che il diritto euro-unitario consentono infatti restrizioni all’iniziativa economica, ove vengano in rilievo esigenze imperative correlate alla tutela di diritti fondamentali della persona o interessi relativi alla tutela della salute degli utenti del servizio".

Sotto la lente anche i criteri di misurazione del rispetto delle distanze fra l'attività di gioco e i luoghi sensibili.
"Quanto al criterio di determinazione della distanza, questo Tribunale, con ordinanza del 24 luglio 2014, n. 1015, confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza del 22 ottobre 2014, n. 4859, ha già riconosciuto la legittimità dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A) alla d.G.r. n. 1274 del 2014, il quale prevede che la 'distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale'.
È infatti rimessa alla discrezionalità regolamentare dei singoli Comuni, in base alle caratteristiche morfologiche del territorio e alle specifiche esigenze della viabilità, l’individuazione di un ragionevole ed effettivo criterio di misurazione della distanza.
La pretesa della società ricorrente, per cui la distanza andrebbe calcolata applicando il criterio del percorso pedonale più breve, desunto dall’articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed utilizzato da altre Regioni, non si fonda dunque su alcuna base legale.
Ritiene il Collegio che la maggior severità del criterio della misurazione cartografica in linea retta, rispetto a quello dell’effettiva distanza pedonale, è coerente con l’esigenza preventiva sottesa all’adozione delle misure limitative e risponde maggiormente all’esigenza di certezza degli operatori economici, i quali sono posti nelle condizioni di conoscere preventivamente, senza subire i rischi di eventuali mutamenti dei percorsi pedonali collegati alle concrete esigenze della viabilità, la chiara e stabile distanza richiesta dai luoghi identificati come sensibili.
Alla luce di tali considerazioni, non rilevano pertanto le circostanze allegate dalla società ricorrente, mediante la produzione della relazione tecnica a firma dell’architetto, per cui la misurazione di tutti i possibili tracciati pedonali tra l’ingresso della sala giochi e gli ingressi dell’asilo nido e dell’oratorio, entrambi ubicati nella stessa via, risulterebbe comunque superiore a cinquecento metri e per cui l’elevato scorrimento riscontrato nella strada provinciale n. 3 interromperebbe in concreto la continuità del percorso pedonale e la possibilità di accedere agevolmente alla sala giochi".

Quanto all’inclusione degli asili nido nei luoghi sensibili, "avvenuta in virtù dell’articolo 13 della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34, il quale li ha aggiunti a quelli indicati nell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8, il Collegio osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza del 9 novembre 2011, n. 300, ha individuato la ratio dei limiti di distanza imposti alle sale da gioco nell’esigenza di tutelare dal rischio del gioco compulsivo le categorie di soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, in ragione della loro età, della loro condizione sociale o della loro patologia, nonché in quella di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica", si legge nella sentenza.
"Il Collegio è edotto dell’orientamento giurisprudenziale che non ritiene legittima l’inclusione degli asilo nido nel novero dei luoghi sensibili (rimarcata ad esempio dal Tar Lazio ai primi di dicembre, Ndr), in quanto l’equiparazione dei servizi educativi agli istituti scolastici ed ai luoghi frequentati dai giovani comporterebbe un’eccessiva ed irragionevole restrizione della libertà di iniziativa economica: gli asili nido sarebbero infatti frequentati da bambini compresi nella fascia di età da zero a tre anni, i quali non corrono alcun rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo.
Il Collegio ritiene tuttavia che la definizione di un luogo come sensibile, ai fini del rischio ludopatico, non debba essere individuata con esclusivo riferimento ai diretti destinatari del servizio che negli stessi si svolge ma in considerazione dell’intera platea dei soggetti che gravitano intorno ad esso, quali i genitori ed i nonni dei bambini, ricompresi, secondo l’id quod plerumque accidit, anche nelle categorie dei giovani e dei pensionati, contemplate dalle norme regionali tra quelle maggiormente a rischio di ludopatia".
 
 

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