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Tar Sicilia: 'Gioco, comunicare avvisi su revoca autorizzazioni'

18 gennaio 2021 - 11:46

Il Tar Sicilia accoglie ricorso di un esercente contro revoca dell’autorizzazione alla gestione di una sala giochi per mancata comunicazione dell'avviso da parte della Questura.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'Gioco, comunicare avvisi su revoca autorizzazioni'

"Poiché l’amministrazione non ha addotto alcuna motivazione di particolare urgenza, che l’avrebbe potuta esentare dall’obbligo di legge di inviare tale avviso – urgenza invero difficilmente ravvisabile a fronte del fatto che il procedimento penale la cui esistenza ha costituito la ragione della revoca, pende da diversi anni – non appare discutibile che l’amministrazione resistente ha omesso il doveroso avviso di avvio del procedimento di revoca, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, e che il provvedimento impugnato è quindi illegittimo".

Lo evidenzia il Tar Sicilia, rispondendo al ricorso di un esercente, rappresentato dall'avvocato Valentina Castellucci, per l'annullamento del provvedimento con il quale la Questura di Trapani nel 2017 ha rigettato l'istanza per il rilascio della licenza di raccolta delle scommesse ex art. 88 Tulps presentata dal predetto e contestualmente revocato le licenze di Pubblica sicurezza ex art. 86 ed ex art. 88 rilasciate dal Commissariato di Pubblica sicurezza di Alcamo nel 2006 e dalla Questura di Trapani nel 2011 per lo svolgimento dell'attività di sala giochi e Vlt.


I giudici amministrativi quindi puntualizzano "che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in relazione agli elementi esistenti al momento della sua adozione, e non sulla base delle successive evoluzioni dei fatti che riguardano la vicenda, che possono eventualmente giustificare la sua revoca, ma non determinarne, a posteriori, l’illegittimità; peraltro il dispositivo di assoluzione recentemente prodotto dal ricorrente - privo di indicazioni degli estremi del procedimento penale al quale si riferisce - in assenza delle motivazioni che supportano la decisione intervenuta, non è comunque inidoneo a consentire la ricostruzione dei fatti valutati nel processo penale al quale è relativo".
 
Ciò detto, il Tar accoglie il ricorso e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
 
 

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