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New slot manomesse, Cassazione: 'Sì a sequestro probatorio delle schede'

26 gennaio 2021 - 15:36

La Cassazione boccia ricorso contro sequestro probatorio di una scheda Awp, dopo che alcuni controlli avevano rilevato la rimozione dello sportellino in plastica di copertura della porta Usb.

Scritto da Fm
New slot manomesse, Cassazione: 'Sì a sequestro probatorio delle schede'

"Se è avvenuta una manomissione dell'accesso al software della macchina da gioco è corretto, come ha sostenuto il Tribunale, sottrarre la disponibilità agli indagati della scheda sulla quale andranno eseguiti gli accertamenti istruttori necessari".

A statuirlo è la Corte di Cassazione in una sentenza con cui rigetta il ricorso proposto dal gestore e dal titolare di una sala gioco contro il provvedimento di convalida di sequestro probatorio di una scheda installata in una delle new slot presenti nel loro esercizio a gennaio 2020.

Bocciati i motivi di ricorso proposti. I giudici infatti evidenziano che il sequestro oggetto del presente procedimento è scaturito da un'attività ispettiva condotta nei confronti della ditta individuale, esercente l'attività di bar finalizzata ad accertare la conformità dell'apparecchio.

Controlli con cui sono state appurate delle manomissioni, con la rimozione "dalla scocca o guscio interno dello sportellino in plastica di copertura della porta Usb (normalmente chiuso ed inaccessibile), alterazione questa normalmente propedeutica all'alterazione dei contatori fiscali, mediante l'uso di una chiavetta".

Un fatto a dir poco "sospetto" che ha fatto scattare "il sequestro della scheda Awp 2 e del denaro rinvenuto nella s/ot in relazione ai reati di cui agli artt. 617 quater e 640 ter c.p., configurandosi l'intercettazione, l'impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, per aver manomesso il guscio della scheda di gioco ed essendo tale scheda in immediata relazione con tali reati", si legge ancora della sentenza.
Tuttò ciò è corroborato da quanto riportato nel decreto di convalida e nell'allegato verbale di sequestro, in cui viene enunciata la motivazione a fondamento della misura cautelare, seppur "in maniera stringata", ricorda la Cassazione.
 
Inoltre, non può ritenersi integrante il vizio di violazione di legge "la migliore descrizione contenuta nel provvedimento impugnato delle condotte delittuose di cui agli artt. 617 quater e 640 ter c.p. ravvisabili a carico dei ricorrenti (indicate alla pagina 1 nell'avere attraverso la manomissione interna dell'apparecchio new slot 'interrotto illecitamente le comunicazioni telematiche ed informatiche, al fine di modificare al ribasso le percentuali di vincita gestite dalla scheda elettronica e così lucrando dalla manomissione del software' a fronte della descrizione operata nel verbale di sequestro, secondo cui si configurerebbe nella fattispecie 'l'intercettazione l'impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e per aver manomesso il guscio della scheda di gioco').
Tale 'specificazione', infatti, da ritenersi del tutto legittima, dà conto delle medesime imputazioni già contestate nel decreto di convalida, con appunto solo una migliore delimitazione ed esplicitazione degli elementi integranti tali fattispecie".
 
 
La Corte quindi sottolinea che "la deduzione dei ricorrenti - secondo la quale nella fattispecie si configurerebbe al più un mero 'danneggiamento' del guscio di protezione - non si presenta condivisibile poichè tale danneggiamento non sarebbe fine a sé stesso, bensì finalizzato a garantire l'accesso al sistema interno per modificare al ribasso le percentuali di vincita gestite dalla scheda elettronica, come evidenziato nel provvedimento impugnato. Proprio per impedire l'accesso alla porta Usb - che consente di inserire e programmare i corretti software - questa viene custodita mediante l'apposizione di apposito 'guscio' o sportello di protezione ad hoc per non consentire interventi di terzi".
 

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