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Regolamento gioco Bologna, CdS: 'Valutare effetto espulsivo'

16 febbraio 2021 - 14:58

Il Consiglio di Stato chiede ad Adm di acquisire dal Comune di Bologna relazione tecnica per valutare effetto espulsivo del regolamento sul gioco e possibilità di delocalizzare sale esistenti.

Scritto da Fm
Regolamento gioco Bologna, CdS: 'Valutare effetto espulsivo'

"La Sezione ritiene, ai fini di una completa conoscenza degli elementi fattuali connotanti la vicenda contenziosa in esame, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deve acquisire dal Comune di Bologna una dettagliata relazione tecnica, corredata da ogni pertinente documentazione, con la quale si chiarisca, anche in controdeduzione all’elaborato peritale prodotto dal ricorrente, se l’applicazione del divieto di esercizio di sale giochi e sale scommesse, in relazione ai luoghi sensibili mappati dal Comune e al limite distanziale previsto, comporti o meno l’effetto espulsivo lamentato nel gravame; evidenziando, altresì, le aree del territorio comunale in cui la delocalizzazione delle sale giochi e scommesse, pur in presenza del richiamato divieto, è possibile, sia in termini di allocazione in edifici già esistenti sia in termini di allocazione in strutture da edificare".

A fare questa importante richiesta al Comune di Bologna è il Consiglio di Stato per poter esprimere un parere sul ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto da una società contro il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna per aver deciso la chiusura di una sala gioco, entro sei mesi, in quanto distante meno di 500 metri da un luogo di culto, ritenuto "sensibile" ai sensi della normativa vigente per il contrasto al Gap.
 
Oggetto del contendere la deliberazione approvativa del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito che secondo il ricorrente conterrebbe disposizioni di pianificazione urbanistico-territoriale aventi anche finalità ambientali, in particolare negli articoli 4 e 6, nell’individuazione dei “luoghi sensibili” e nella “mappatura” degli stessi. Evidenziando che "trattandosi di disposizioni di pianificazione urbanistica, il regolamento avrebbe dovuto essere adottato seguendo il regime del doppio binario (adozione- approvazione) di cui all’articolo 8 della L.R. n. 20/2000 (confluita nella L.R. n. 24/2017)".

Denunciando poi la violazione del principio costituzionale della legalità "laddove il regolamento stabilisce che i divieti regionali si applicano anche alle sale giochi e sale scommesse già esistenti" e la mancata presa in considerazione dell’interesse privato degli operatori del settore.
Secondo i legali della società ricorrente, "la previsione del divieto anche alle sale già in esercizio sulla base della mera violazione del regime distanziale non avrebbe accertato la presenza delle condizioni indispensabili affinchè l’attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica" e "ove la sala si trovasse al di sotto del limite di 500 metri, i provvedimenti avrebbero innegabile effetto 'espulsivo' in quanto non sarebbe possibile procedere alla dislocazione nell’ambito del territorio comunale; ciò in considerazione della massiccia presenza dei luoghi sensibili, che si estendono anche a quelli situati nell’ambito territoriale di Comuni confinanti, nonché dell’esistenza di altri divieti e limitazioni di carattere urbanistico, connessi alla destinazione d’uso dei locali ed alla situazione generale del mercato immobiliare".

Da alcuni studi inoltre emerge che "nelle uniche zone del Comune di Bologna che consentirebbero la delocalizzazione non vi è possibilità di convogliare clientela in quantità sufficiente a garantire il buon andamento dell’attività di sala-giochi, nonché perizia tecnica del gennaio 2019, a dimostrazione del pressocchè totale effetto espulsivo che le disposizioni regolamentari determinerebbero.
L’assenza, poi, di un piano di compensazione o indennizzi per le attività da delocalizzare contribuirebbe a realizzare una vera e propria espropriazione dell’attività economica.
Non vi è neppure la previsione di un periodo transitorio idoneo ad ammortizzare e riconvertire gli investimenti effettuati".
 
Secondo quanto stabilito dai giudici, quindi, "l’Agenzia assegnerà al Comune di Bologna un termine, non inferiore a quaranta giorni, per l’esecuzione del suddetto adempimento istruttorio".
 

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