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Calcolo tassa 500 milioni, CdS: 'Adm non obbligata a fornire dati su ricavi'

20 febbraio 2021 - 09:13

Consiglio di Stato boccia appello dei gestori di apparecchi da gioco contro diniego di Adm ad accesso agli atti per calcolo degli importi dovuti per la tassa dei 500 milioni.

Scritto da Fm
Calcolo tassa 500 milioni, CdS: 'Adm non obbligata a fornire dati su ricavi'


"L’acquisizione della documentazione richiesta, piuttosto che essere strettamente strumentale alla difesa nel giudizio civile, risulterà utile sul piano applicativo al fine di ripartire gli oneri solo (ed eventualmente) nel caso in cui il giudizio civile si concluda in senso favorevole agli odierni appellanti, per converso risultando sufficienti ai fini dell’applicazione del criterio cosiddetto fisso i dati già a disposizione degli istanti.
Del resto, alla luce delle decisioni richiamate dalle parti (Corte costituzionale, n. 125 del 13 giugno 2018; Tar Lazio, n. 11545/2019 e n. 12847/2019; Trib. Roma, n. 14303/2019; Cons. Stato, ordinanza n. 5306 del 31 agosto 2020, con cui è stato disposto rinvio pregiudiziale alla Cgue dell’art. 1, c. 649, l. 190/2014), l’esito della questione interpretativa sopra sommariamente delineata risulta ad oggi ancora del tutto incerto".

Questa la motivazione che campeggia nella sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'associazione Sapar e da alcune società contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alcuni concessionari di gioco di Stato per la riforma della sentenza del Tar Lazio che aveva respinto la loro istanza di accesso agli atti relativa alle modalità di calcolo degli oneri a carico degli operatori della filiera, nella fattispecie la ripartizione degli importi dovuti dai gestori per la tassa da 500 milioni, introdotta dalla legge di stabilità 2015 per il settore degli apparecchi da gioco.
 
LA VICENDA - Sapar e operatori avevano chiesto ad Adm di fornire le "certificazioni prodotte dall’Agenzia, nonché gli altri atti e documenti da cui risultino i dati relativi alla raccolta dal gioco lecito tramite apparecchi per gli anni 2014 e 2015 ( giocate, vincite, somme residue, somme incamerate dall’erario a titolo di Preu, canone preteso dall'Agenzia, somme trattenute a titolo di c.d. deposito cauzionale, ricavi di filiera; il tutto distinto per singolo concessionario); certificazioni, atti e documenti, da cui risulti, per ogni concessionario, la quota di deposito cauzionale trattenuta definitivamente da Adm e la quota restituita, con riferimento agli anni di competenza 2014 e 2015; certificazioni, atti, documenti e corrispondenza da cui risulti quali e quante somme siano state versate, ad oggi, dai singoli concessionari ad Adm a titolo di prelievo ex art. 1, comma 649, l.n. 190 del 2014; nonché dell’imputazione delle somme così versate alle quote dovute dai concessionari, dai gestori e dagli esercenti; eventuali note e corrispondenza intercorsa tra concessionari e Amministrazione, in ordine ai criteri e alle modalità di esazione del prelievo; elenchi eventualmente trasmessi dai Concessionari, recanti i nominativi di gestori o di esercenti asseritamente inadempienti; ogni altra nota, comunicazione, corrispondenza, atto, documento, provvedimento comunque utile alla fissazione dei criteri e alla quantificazione dell’onere di stabilità tra gli operatori di filiera”.
Adm aveva respinto la domanda, ritenendola inammissibile "in quanto essa implicherebbe un’elaborazione di dati e una certificazione di fatti, nonché in quanto relativa a dati già nella disponibilità delle parti, facendo al riguardo riferimento agli accordi con i concessionari e alla reportistica contabile. L’Amministrazione si limitava quindi a trasmettere una circolare del 30 luglio 2019.
Gli istanti pertanto hanno proposto ricorso dinanzi al Tar Lazio per ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego.
Il Tar, con la sentenza n. 3241 del 16 marzo 2020, ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari ed ha quindi rigettato il ricorso, ritenendolo infondato nel merito".
 

IL VERDETTO - I giudici rilevano che "il giudizio a cui gli istanti fanno riferimento per motivare il proprio interesse all’accesso, pendente dinnanzi alla Corte di Appello, verte sulla questione di carattere propriamente interpretativo relativa ai summenzionati artt. 1, co. 649 l. n. 190/2014 e 1, co. 922 l. n. 208/2015, inerenti alle modalità di riparto del prelievo fra gestori e concessionari. Ne consegue l’irrilevanza della conoscenza dei documenti di cui si è chiesta l’esibizione al fine di stabilire quale dei criteri di ripartizione proposti dalle parti contendenti debba essere preferito. Tali atti, invero, non risultano funzionali a dimostrare la tesi giuridica avanzata in sede civile dagli appellanti, ossia quella secondo cui l’onere debba essere ripartito in base ai ricavi complessivi del concessionario, e non in forza della percentuale di riparto con il singolo gestore stabilita nel relativo contratto, atteso che l’adesione ad una o all’atra tesi dipende esclusivamente dall’interpretazione delle richiamate norme".
 

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