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Tar: 'Sì a orari gioco, non provata riduzione del Gap per la pandemia'

06 aprile 2021 - 07:51

Il Tar Friuli conferma l'ordinanza oraria di Sacile (Pn) e sottolinea che non esistono prove che 'l’emergenza sanitaria abbia potuto ridurre stabilmente il gioco d’azzardo patologico'.

Scritto da Fm
Tar: 'Sì a orari gioco, non provata riduzione del Gap per la pandemia'

Ancora un sì ai limiti orari al gioco disposti dai Comuni, ed anche alle sanzioni previste per chi li viola, nonostante il lockdown imposto dalle restrizioni anti Covid.
A pronunciarlo il Tar del Friuli Venezia Giulia, che ha respinto il ricorso presentato da una società contro l’ordinanza emessa dal sindaco di Sacile (Pn) nonché la delibera del consiglio comunale che consentono l'attività di sale giochi o sale Vlt autorizzate ex art. 86 e 88 Tulps, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 24 di tutti i giorni, festivi compresi, prevedendo che la violazione di tali prescrizioni comporti l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 a 3mila euro, e “qualora venga commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria”, della “sospensione dell’attività (…) da un minimo di giorni 15 ad un massimo di 30 giorni”.

I giudici amministrativi infatti rilevano che entrambi i provvedimenti "richiamano la relazione del dipartimento Dipendenza dell’Azienda sanitaria (Asfo) di Pordenone nel 2019 e la Relazione di inquadramento del fenomeno sul gioco d’azzardo patologico in Friuli Venezia Giulia prodotta dal Tavolo tecnico regionale gioco d’azzardo patologico nel 2016. Sotto questo profilo appare corretto e conforme a buona amministrazione che gli organi del Comune si siano integralmente affidati all’operato di soggetti tecnici, acquisendo e richiamando il contenuto degli atti da questi formati.
Non si condivide il rilievo relativo ad una supposta obsolescenza dell’istruttoria e alla conseguente necessità di rinnovarla. È vero che la relazione menzionata è di circa un anno precedente rispetto all’ordinanza, ma trattasi di tempistica che appare fisiologica nel contesto di un procedimento complesso e pluristrutturato, che involge valutazioni complesse e fondate su dati tecnico-scientifici, di natura perlopiù sperimentale".
 
Quanto "all’emergenza sanitaria verificatasi nel 2020 e tutt’ora in corso, non esistono prove che essa abbia potuto ridurre stabilmente il gioco d’azzardo patologico, né può censurarsi la scelta del Comune nel senso di dare prevalenza all’interesse alla salute dei cittadini rispetto agli interessi imprenditoriali dei soggetti operanti nel settore del gioco d’azzardo, pur colpiti, come la gran parte delle imprese, dalle conseguenze economiche della pandemia", si legge ancora nella sentenza.
 
Inoltre "la ratio della previsione di due distinte fasce orarie di funzionamento, in luogo di un unico periodo ininterrotto, contestata dalla società ricorrente, appare del tutto congrua e tale da non richiedere una puntuale esplicitazione: essa è da rinvenire nell’effetto dissuasivo rivestito dall’obbligata interruzione del gioco a metà giornata, che necessariamente 'spezza' una dinamica di intrattenimento patologico e compulsivo altrimenti difficilmente controllabile dal soggetto, specie se con fragilità psicologiche, inducendolo a dedicarsi ad altre, più proficue, attività.
La previsione di due fasce orarie separate (8-12, 18-24) appare dunque ragionevole e rispondente agli obiettivi esplicitati dall’amministrazione, nonché proporzionata agli stessi, giacché permette comunque alle sale da gioco di beneficiare di un rilevante orario di funzionamento degli apparecchi (complessive dieci ore), in due periodi di significativa estensione temporale (quattro e sei ore)".
 
Per il Collegio poi non è illegittima "l'equiparazione tra le sale giochi dedicate ai giochi con vincita in denaro (strettamente controllate e regolamentate) e quelle diverse e “generaliste” (sempre aperte e liberamente accessibili ai minorenni)", al contrario di quanto postulato dalla società ricorrente.
L’ordinanza "non può quindi essere intesa nel senso di operare un’ingiusta assimilazione tra la disciplina applicabile alle sale da gioco specializzate in apparecchi con vincita in denaro e le altre, non essendo ciò espressamente desumibile dal testo, né comunque consentito dalla legge regionale che, ponendo ben diversi limiti orari per le due tipologie di esercizi, implicitamente afferma la necessità di adottare – anche in sede di concretizzazione provvedimentale delle disposizioni primarie - una disciplina differenziata. Le sale da giochi 'generaliste' per la legge regionale 1 del 2014 devono pertanto considerarsi alla stregua di ogni altro esercizio in cui il gioco lecito è mera 'attività complementare' e quindi soggette alle medesime limitazioni orarie.
Pur riscontrandosi una certa equivocità del tenore testuale dell’ordinanza, il Tribunale ritiene dunque che la stessa vada letta nel senso di considerare la disciplina degli orari previsti per le 'sale giochi o sale Vlt' riferibile alle sole 'sale da gioco' aventi come 'attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito', secondo la definizione di cui all’art. 2, lett. c) della legge regionale".
 

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