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CdS: 'Gioco, palestra affiliata al Coni è luogo sensibile'

13 aprile 2021 - 16:05

Il Consiglio di Stato boccia appello di una società contro diniego per l'installazione di apparecchi da gioco nelle vicinanze di una palestra-centro sportivo affiliata al Coni.

Scritto da Fm
CdS: 'Gioco, palestra affiliata al Coni è luogo sensibile'

"Come correttamente osservato dalla difesa del Comune di Prato, la palestra, trasferitasi, nel maggio 2019, nei locali di Via Udine, era già presente dal 2010 nei locali di Via Roubaix, a distanza inferiore ai 500 metri prescritti dalla legge regionale, e in tale sede era adeguatamente segnalata da cartellonistica e insegne di rilevanti dimensioni, assolutamente visibili dalla pubblica via. Sia la ricorrente, che la sua dante causa ancor prima, al momento della presentazione delle rispettive istanze volte all’ampliamento della offerta di gioco, erano dunque ben consce che, a distanza inferiore a quella di legge, era presente una palestra".

Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge l'appello di una società, subentrata al precedente gestore, contro la pronuncia del Tar Toscana che di fatto ha dato ragione alla decisione del Comune di Prato di rigettare l’istanza finalizzata all’apertura, all’interno del negozio di scommesse, di uno spazio dedicato al gioco lecito con vincite in denaro mediante apparecchi videoterminali.

Il rigetto è stato giustificato con la mancanza della distanza minima di legge di 500 metri tra la sede del negozio di scommesse e una palestra.
Palestra che, in data precedente all'istanza della società, aveva spostato la sua sede, "permanendo comunque ad una distanza inferiore a 500 metri" rispetto alla sede della ricorrente.
 
A nulla sono valsi i tentativi della società di dimostrare che la palestra in questione fosse una "nuova apertura" sebbene "allo spostamento dei locali possa talora corrispondere una traslazione della clientela già fidelizzata", e che non fosse "ancora operativa al momento dell’emanazione del diniego (non v’erano insegne, nè indicazioni)".
 
"Il fatto che, nelle more della determinazione amministrativa, la palestra si sia trasferita, e che alla data di adozione del diniego impugnato non fosse ancora presente la cartellonistica su fronte strada" per i giudici non possono "essere considerate circostanze tali da comprovare una oggettiva non conoscibilità dell’attività ostativa (è a questa condizione che l’art. 4 comma 2 della legge regionale n.57/2013 ha riguardo quando pretende che i centri sportivi siano adeguatamente segnalati da insegne o altra pubblicità).
La tesi, poi, che il trasferimento sia scomponibile in una chiusura e in una successiva riapertura, con soluzione di continuità del periodo storico di permanenza della struttura, pecca di formalismo, sol che si consideri l’assoluta identità delle prestazioni svolte, la vicinanza fra i due locali (la nuova palestra si trova praticamente di fronte al la precedente), nonché la circostanza che nella Scia presentata in Comune dalla palestra, la data di cessazione dell’attività nei vecchi locali di Via Roubaix è stata denunciata per la data del 22.05.2019 mentre per l’avvio dell’attività nel nuovo stabile risulta indicata la data del 21.05.2019".
 
Per poi concludere: "Quanto alla perimetrazione del concetto di 'centro sportivo' ai fini della sua qualificazione come luogo sensibile, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto rilevante a tali fini l’affiliazione della palestra al Coni ai fini sportivi già dal 19.2.2013. Tale affiliazione, e le caratteristiche fisiche della palestra, caratterizzata da spazi, attrezzi e servizi accessori per l’esercizio di attività sportiva aperto a un numero rilevante di persone, ne fanno una struttura certamente sussumibile, sotto il profilo della cennata 'sensibilità', nella nozione di centro sportivo di cui alla L.R. Toscana n.57/2013, senza alcun vulnus al principio di certezza del diritto.
Infine, quanto alle censure assorbite in primo grado e qui riproposte, il Collegio non condivide l’impostazione dell’appellante, secondo la quale l’amministrazione sarebbe onerata della prova della regolarità edilizia del centro sportivo. L’unica cosa che si può esigere dall’amministrazione è che essa renda accessibili gli atti autorizzativi, in guisa che l’interessato possa strumentalmente contestarli. Risulta dagli atti che l’amministrazione, a ciò abbia provveduto.
L’appello è dunque da respingere".
 

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