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'Ries, antiriciclaggio non è fra suoi fini', Cassazione rinvia a Giudice pace

26 maggio 2021 - 15:45

La Cassazione rinvia al Giudice di pace l'esame della controversia fra Adm e un esercente che ha consentito l'uso di una slot nel suo locale, senza essere iscritto al Ries.

Scritto da Fm
'Ries, antiriciclaggio non è fra suoi fini', Cassazione rinvia a Giudice pace


"Quella dell'antiriciclaggio è finalità che non può rinvenirsi 'nell'interesse pubblico alla verifica dei requisiti dei soggetti iscritti', come sostenuto dal giudice di pace, non essendo peraltro ricompresa tra quelle specificamente indicate dal Legislatore nell'art. 64 della legge di Stabilità del 2011, né risulta evidenziata nei provvedimenti direttoriali sopra citati, trattandosi, peraltro, di fenomeno criminale al cui contrasto sono dedicate specifiche disposizioni non rilevanti in questa sede".

Lo sottolinea la Cassazione nell'ordinanza con cui dichiara "la competenza del Giudice di pace di Torino" in merito al ricorso di un esercente avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nel 2018 con cui l'Ufficio Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta gli contestava la violazione dell'art. 1, comma 553-ter, della legge n. 266 del 2005 (comma introdotto dall'art. 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010), per avere consentito l'uso di una slot presso il locale pubblico da lui gestito, senza essere iscritto nell'elenco dei soggetti che svolgono ogni attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, (attualmente sostituito dal Registro unico degli operatori del gioco pubblico, previsto, a decorrere dall'esercizio 2020).


Tra le finalità per cui è stato istituito l'elenco Ries, rimarca la Corte "non rientra quella di prevenzione del riciclaggio, che 'può inerire ai proventi dei giochi ma certamente non all'iscrizione nel citato registro', che, oltre a costituire titolo abilitativo per tali soggetti (art. 1, comma 3, del Decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, del 09-09-2011, n. 2011/31857/Giochi/Adi, in parte modificato dal decreto direttoriale n. 104077 del 22/12/2014), ha chiaramente lo scopo di individuare e rendere pubblici (art. 2, comma 1, del citato decreto direttoriale) i soggetti che operano nel settore".
 
LA VICENDA - Il giudice di pace di Torino, secondo quanto ricorda la Cassazione, aveva "dichiarato la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale di Torino, in forza del disposto di cui all'art. 6, comma 4, lett. f, del d.lgs. n. 150 del 2011 (secondo cui 'L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: [...] di antiriciclaggio) e sul rilievo che 'l'istituzione dell'Albo Ries trova ragione fondante nell'interesse pubblico alla verifica dei requisiti dei soggetti iscritti e ritenendo l'interesse pubblicistico prevalente'; in buona sostanza, secondo il giudice di pace gli interessi pubblici perseguiti con la sanzione amministrativa inflitta all'esercente devono ricondursi alla specifica materia dell'antiriciclaggio".
Però, tale tesi non era condivisa dal Tribunale di Torino, secondo il quale "la violazione concernente l'iscrizione nell'elenco Ries, 'posto a presidio delle finalità di contrasto al gioco illegale ed irregolare nonché della protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica e della lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, non può ritenersi rientrante nella materia dell'antiriciclaggio, a contrasto del quale è prevista una specifica normativa (che pure si interseca con la materia del gioco e delle scommesse) ma che non comprende le molteplici e diverse finalità dell'iscrizione di cui trattasi'".
 
A decidere sulla controversia in esame quindi sarà il giudice di pace di Torino, dinanzi al quale le parti riassumeranno il giudizio nei termini di legge.
 

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