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Tar conferma: 'Comuni consultino Adm prima di fissare limiti al gioco'

07 giugno 2021 - 10:16

Nuova sentenza del Tar Lombardia in favore degli operatori di gioco che fanno ricorso contro i limiti orari fissati da alcuni sindaci del territorio bergamasco.

Scritto da Fm
Tar conferma: 'Comuni consultino Adm prima di fissare limiti al gioco'

“È chiaro quindi che l’intesa con l’Adm prevista dalla Conferenza Unificata per la distribuzione delle fasce orarie di interruzione del gioco non può essere omessa o rinviata, essendo al contrario un passaggio essenziale per stabilire se le forme di controllo individualizzato sul gioco d'azzardo patologico rese possibili dalla tecnologia più recente possano costituire un’alternativa efficace all’interruzione dell’attività di gioco. Qualora i tempi per un’intesa finalizzata a una regolazione omogenea sull’intero territorio nazionale o regionale risultino eccessivamente dilatati, è quantomeno necessario che l’Adm venga consultata dagli enti locali prima dell’introduzione di una disciplina restrittiva”.

Lo ribadisce il Tar Lombardia, nella sentenza con cui accoglie il ricorso di un operatore di gioco per l'annullamento dell'ordinanza del sindaco di Castel Rozzone (Bg) che nel febbraio 2020 ha disposto l’interruzione degli orari di tutte le attività di gioco lecito con vincita in denaro (con esclusione dei gratta e vinci cartacei ed online) nelle fasce orarie 7.30-9.30, 12.30-14.30, 23.00-01.00.
 
La sentenza del Tar Lombardia si pone nel solco di quella già emessa alla fine di maggio, nella quale viene evidenziato come la riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino al punto da cancellare il valore economico della concessione. Senza dimenticare quanto affermato recentemente dal Consiglio di Stato in merito ai limiti disposti a Varese, in una sentenza con cui ha confermato la decisione del Tar Lombardia di bocciare l'ordinanza firmata dal sindaco di Varese nel 2011 sul "presupposto dell’esistenza di una situazione di imminente pericolo".
 
Anche in questa nuova pronuncia si legge: “La discrezionalità nella riduzione degli orari di gioco è necessariamente limitata, in quanto incide su un servizio legittimamente offerto al pubblico sulla base di una concessione dell’Adm, integrata per le sale giochi dall’autorizzazione comunale ex art. 86 del Tulps, e per i giochi con apparecchi Awp e Vlt dall’autorizzazione della Questura ex art. 110 comma 6 del Tulps. In altri termini, vi è un sistema di controlli a monte che attribuisce ai gestori dell’attività di gioco un’aspettativa tutelabile a svolgere un’attività economicamente remunerativa, e al pubblico un’aspettativa parimenti tutelabile ad accedere alle diverse tipologie di gioco con modalità non penalizzanti.
È quindi evidente che la regolazione del gioco per fasce orarie è maggiormente giustificabile se inserita in strumenti con efficacia temporalmente circoscritta, come le ordinanze contingibili e urgenti, sul presupposto di un’emergenza sanitaria da gioco d’azzardo patologico accertata dall’autorità sanitaria. Lo strumento ordinario della regolazione degli orari ex art. 50 comma 7 del Dlgs. 267/2000 rimane certamente utilizzabile, ma deve farsi carico della necessità di rispettare l’equilibrio tra esigenze pubbliche (prevenzione della ludopatia) ed esigenze private (iniziativa economica, libero accesso al gioco). Non è poi compito dell’amministrazione perseguire finalità ulteriori, che interferiscono inevitabilmente con le preferenze individuali, come l’individuazione degli orari da dedicare alle relazioni familiari”.
 

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