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Gioco: i limiti orari, le nuove tecnologie e il 'peso' di Adm

08 giugno 2021 - 10:41

Con tre sentenze il Tar Lombardia accende i riflettori sulla necessità per gli Enti locali di consultare Adm prima di introdurre norme restrittive del gioco.

Scritto da Francesca Mancosu
Gioco: i limiti orari, le nuove tecnologie e il 'peso' di Adm

“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”.
Si potrebbero prendere in prestito le parole dell'articolo 192 del Codice di procedura penale  per raccontare quanto sta succedendo nelle aule del Tar Lombardia, dove in questi ultimi giorni si sono moltiplicate le sentenze a favore dell'eliminazione dei limiti orari alle attività di gioco.

Arrivate, appunto, a quota tre in due settimane, e riguardanti tutti comuni in provincia di Bergamo.

Dopo le ordinanze sindacali di Arcene, e Castel Rozzone, i giudici del tribunale amministrativo lombardo, sempre della sezione staccata di Brescia, hanno bocciato anche quella emanata a Spirano nel 2020.

In tutti e tre i casi a finire sotto la lente della giurisprudenza l’interruzione degli orari di tutte le attività di gioco lecito con vincita in denaro (con esclusione delle attività di gioco esercitate mediante lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo) nelle fasce orarie 7.30-9.30, 12.30-14.30, 23.00-01.00, disposta in applicazione del regolamento elaborato dall’Ambito territoriale di Treviglio, approvato dall’assemblea dei sindaci il 5 novembre 2018.

E in tutti e tre i casi, le risposte dei giudici sono piuttosto nette. Dopo aver evidenziato che i Comuni possono adottare una disciplina restrittiva dell’attività di gioco per prevenire fenomeni di dipendenza patologica, però sottolineano che “la discrezionalità nella riduzione degli orari di gioco è necessariamente limitata, in quanto incide su un servizio legittimamente offerto al pubblico sulla base di una concessione dell’Agenzia dogane e monopoli, integrata per le sale giochi dall’autorizzazione comunale ex art. 86 del Tulps, e per i giochi con apparecchi Awp e Vlt dall’autorizzazione della Questura ex art. 110 comma 6 del Tulps”.

Appare perciò “evidente che la regolazione del gioco per fasce orarie è maggiormente giustificabile se inserita in strumenti con efficacia temporalmente circoscritta, come le ordinanze contingibili e urgenti, sul presupposto di un’emergenza sanitaria da gioco d’azzardo patologico accertata dall’autorità sanitaria. Lo strumento ordinario della regolazione degli orari ex art. 50 comma 7 del Dlgs. 267/2000 rimane certamente utilizzabile, ma deve farsi carico della necessità di rispettare l’equilibrio tra esigenze pubbliche (prevenzione della ludopatia) ed esigenze private (iniziativa economica, libero accesso al gioco). Non è poi compito dell’amministrazione perseguire finalità ulteriori, che interferiscono inevitabilmente con le preferenze individuali, come l’individuazione degli orari da dedicare alle relazioni familiari”.
 
Il Tar Lombardia invece ritiene “non irragionevole” la decisione di limitare gli orari di alcuni giochi e non di altri, rimarcando che “la differenziazione del trattamento in base alla natura dei giochi è il metodo preferibile”. Il Collegio osserva “che le fasce orarie sono idonee a intervenire sul fattore di rischio costituito dal prolungamento delle sessioni di gioco dei singoli utenti. L’interposizione di intervalli per spezzare le sessioni di gioco troppo lunghe sembra uno strumento, almeno in astratto, maggiormente adeguato ai giochi con apparecchi Awp e Vlt, dove l’utente entra in contatto con una macchina o un videoterminale per un tempo indeterminato. Nei giochi a consumazione istantanea, come il Gratta e Vinci e il 10 e Lotto, che normalmente si svolgono con l’intermediazione del gestore, l’introduzione di fasce orarie non potrebbe cambiare la durata della sessione di gioco, ma avrebbe verosimilmente l’unica conseguenza di spostare la scelta degli utenti sui giochi non colpiti dalla limitazione. Inoltre, quando vi è l’intermediazione del gestore, quest’ultimo può intervenire responsabilmente per trattenere il giocatore dalla reiterazione di giocate compulsive”.
 
Detto questo, i giudici tornano al “cuore” della questione: “La riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino al punto da cancellare il valore economico della concessione. È comunque necessario trovare un equilibrio che massimizzi l’interesse pubblico riducendo al minimo le perdite per i privati, e di conseguenza per le finanze pubbliche. Anche in presenza di una situazione di ludopatia diffusa e documentata, quindi, gli interventi limitativi devono calcolare le conseguenze negative sul fatturato dei concessionari. Per questa ragione, sono in ogni caso da preferire misure incentivanti, o accompagnate da compensazioni, come suggerisce anche l’art. 5 della Lr 8/2013”.
 
In tutti i comuni al centro dei ricorsi non c'è un’emergenza sanitaria legata al gioco patologico e le stime disponibili sulla sua diffusione sono troppo disomogenee e imprecise “per costituire il fondamento di misure limitative del gioco, che hanno un sicuro e immediato effetto negativo sull’attività economica dei gestori”.

Nelle tre sentenze, il Tar Lombardia poi richiama “un ulteriore elemento sottovalutato nelle ordinanze impugnate è costituito dalle potenzialità tecnologiche degli apparecchi Awp e Vlt”, che offrono “nuove opportunità a salvaguardia del giocatore e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, quali ad esempio l’autolimitazione del gioco in termini di tempo e di spesa, l’invio di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso, la riduzione degli importi minimi delle giocate, il controllo, nel rispetto della privacy, sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico”.
 
Nell'accogliere i ricorsi quindi i giudici della sezione staccata di Brescia ritengono acclarato che “l’intesa con l’Adm prevista dalla Conferenza unificata Stato Regioni per la distribuzione delle fasce orarie di interruzione del gioco non può essere omessa o rinviata, essendo al contrario un passaggio essenziale per stabilire se le forme di controllo individualizzato sul gioco d'azzardo patologico rese possibili dalla tecnologia più recente possano costituire un’alternativa efficace all’interruzione dell’attività di gioco. Qualora i tempi per un’intesa finalizzata a una regolazione omogenea sull’intero territorio nazionale o regionale risultino eccessivamente dilatati, è quantomeno necessario che l’Adm venga consultata dagli enti locali prima dell’introduzione di una disciplina restrittiva”.

Inoltre, anche la legislazione sopravvenuta all’intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017 ha rafforzato il ruolo della tecnologia nella prevenzione del Gap collegata a slot e Vlt, “con l’introduzione di formule di avvertimento (v. art. 9-bis comma 4 del Dl 12 luglio 2018 n. 87), il monitoraggio dell’offerta di gioco (v. art. 9-ter del Dl 87/2018), l'accesso agli apparecchi esclusivamente mediante tessera sanitaria, per impedire il coinvolgimento dei minorenni (v. art. 9-quater del Dl 87/2018), e l’obbligo per l’Adm di mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi (v. art. 1 comma 569 della legge 30 dicembre 2018 n. 145).
Pertanto, se dall’esame dei dati forniti dall’Adm, incrociati con quelli provenienti dall’autorità sanitaria, emergono criticità riferibili all’utilizzo degli apparecchi Awp e Vlt, potrà essere utile anche il coinvolgimento dei gestori, o dei rappresentanti dei gestori, per comprendere in quale misura l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche possa in concreto prevenire o limitare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico”.
 
Proposte particolarmente importanti, da sempre ma ancora di più in questo momento storico, non solo per rispondere alle esigenze del settore, provato ancorché resiliente di fronte agli effetti dell'emergenza Covid, ma anche alle ipotesi messe in campo nei giorni scorsi proprio dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  per la riforma del retail dei giochi, illustrate agli stakeholder del settore nell'open hearing organizzato il 31 maggio.
 
Ipotesi che oltre alla razionalizzazione delle reti di vendita “sotto il profilo numerico, qualitativo e della diffusività sul territorio”, contemplano anche l'individuazione di “modalità di compartecipazione regionale e comunale al gettito erariale".

Una proposta non nuova, ma che assume un valore diverso se a presentarla è proprio Adm – che con il direttore generale Marcello Minenna ha chiesto al Governo la delega per scrivere un Testo unico sui giochi, con “un reset delle leggi regionali” e – e che potrebbe cambiare i rapporti di forza fra attività di gioco ed enti territoriali, mettendo forse fine alla babele di norme di cui raccontiamo il proliferare da tanti anni. Instaurando, come auspicato dallo stesso Minenna, un “dialogo fra tutti gli attori coinvolti”.
Per il bene, ed il futuro, di un settore che opera per conto dello Stato ed è presidio di legalità, garantendo occupazione e anche "discrete" entrate per l'Erario.
 
 

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