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Tar Sicilia: 'Distanziometro gioco vale anche per le tabaccherie'

15 luglio 2021 - 08:40

Il Tar Sicilia sottolinea che il distanziometro introdotto dalla legge regionale sul gioco varata nel 2020 è valido anche per le tabaccherie, esposte agli stessi rischi di Gap delle sale.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'Distanziometro gioco vale anche per le tabaccherie'

“I rischi di ludopatia non possono concretizzarsi solo al cospetto di sale gioco di natura esclusiva, ma anche attraverso tutte quelle strutture nelle quali l’utente si reca per svolgere qualsiasi altra attività (tabaccherie, bar, ecc.), laddove collateralmente contengano apparecchi da gioco”.

Lo ricorda il Tar Sicilia nella sentenza con cui respinge il ricorso del titolare di una tabaccheria per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Questore della provincia di Enna, che gli ha negato il rilascio della licenza di installazione apparecchi da gioco presso il suo esercizio a seguito del suo trasferimento ad un altro numero civico della stessa via.

Il ricorrente ha presentato alla Questura di Enna istanza di trasferimento della licenza di Pubblica sicurezza per due macchine da gioco ubicate nella sede della tabaccheria di cui è titolare, ma la Questura ha richiesto la sottoscrizione di un’autocertificazione che attestasse il rispetto della distanza legale dai luoghi sensibili, come individuata dalla legge regionale siciliana del 2020.
 
Un rigetto contestato dal legale del titolare della tabaccheria “ritenendo che la norma richiamata dall’amministrazione avrebbe potuto trovare applicazione solo nei casi in cui l’attività di gioco risulta prevalente, e non anche quando la stessa è meramente residuale e marginale rispetto alla principale attività commerciale esercitata”.
 
Tesi non condivisa dai giudici amministrativi, i quali rammentano che in base all’art. 6 della legge siciliana “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da Dga è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, (…)” e che la disposizione tesa a disciplinare l’insediamento degli apparecchi da gioco contempla “una platea di strutture più vasta rispetto alle sole 'sale gioco', ricomprendendovi sia i 'centri di scommesse', sia gli 'spazi per il gioco' con vincita in denaro, sia ancora la nuova installazione di apparecchi per il gioco nei medesimi 'centri' e 'spazi'.
Pertanto, deve ritenersi che la funzione precauzionale perseguita dalla legislazione regionale venga realizzata imponendo il rispetto delle distanze minime dai cd. luoghi sensibili, avuto riguardo non solo alle sale gioco ed alle sale scommesse (nelle quali l’attività di gioco è da considerare prevalente, se non addirittura esclusiva), ma anche con riferimento a tutte le altre strutture in cui è possibile installare apparecchi da gioco”.
 

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