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Tassa 500 milioni, Consiglio di Stato passa la palla a Corte di giustizia Ue

19 luglio 2021 - 14:26

Consiglio di Stato rinvia a Corte di giustizia dell’Unione europea valutazioni su compatibilità della 'tassa dei 500 milioni' con le norme Ue su libertà di stabilimento e legittimo affidamento.

Scritto da Fm
Tassa 500 milioni, Consiglio di Stato passa la palla a Corte di giustizia Ue

La Corte di giustizia dell’Unione europea sarà decisiva per risolvere la controversia fra alcuni concessionari e lo Stato in merito all’annullamento del decreto del gennaio 201 con il quale il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha dato attuazione alla legge di Stabilità (art. 1 comma 649, della legge 23 dicembre 2014 n. 190) istituitiva della cosiddetta “tassa dei 500 milioni” ed ha quindi definito il numero degli apparecchi di cui stessi riferibili a ciascun concessionario, ripartito il versamento in maniera proporzionale a detto numero di apparecchi e stabilito le modalità del versamento.

 

Lo ha deciso il Consiglio di Stato, in risposta al ricorso di Global Starnet  per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del Tar Lazio che nel 2019 ha dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto di Adm.

 

“Il Collegio, come già affermato nelle precedenti ordinanze di rinvio ritiene non pertinente il richiamo operato dalla ricorrente appellante ai 'principi in materia di libera concorrenza contenuti agli articoli 101-102 e 106 del Tfue', ovvero propriamente alle norme del Tfue che proibiscono gli aiuti di Stato”, si legge nell'ordinanza del Consiglio di Stato, notando che “il presunto aiuto di Stato andrebbe ad avvantaggiare ovviamente non i concessionari incisi dal prelievo, che sono i soggetti individuabili in concreto, ma la vasta platea degli altri operatori, che individuabili non sono”.
 
In parallelo il CdS condivide i “dubbi sulla compatibilità della sopra citata normativa nazionale con il diritto dell’Unione” espressi dalla ricorrente e sottolinea che “la misura disposta da ultimo con i commi 920 e 921 dell’art. 1 della l. 208/2015 comporta che la ricorrente appellante debba subire un prelievo economico dai propri bilanci, nella misura determinata dal decreto 15 gennaio 2015 n.388 qui impugnato, e con effetto retroattivo, nel senso che il prelievo attuato ed imposto nel 2015 colpisce i ricavi maturati nel 2014 (v. appello p. 20 sesto rigo dal basso; il punto è assolutamente pacifico). Si tratta quindi di una restrizione alle libertà garantite dagli articoli 49 e 56 Tfue, nel senso che il prelievo viene a rendere meno attraente l’attività oggetto di concessione che la ricorrente appellante esercita. È però dubbio che la misura in questione si possa qualificare come ispirata dai motivi imperativi di interesse generale che la renderebbero legittima”.
 
Nell'ordinanza quindi si legge: “La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che fra i motivi imperativi citati non si ricomprendono le semplici esigenze dello Stato membro di incrementare il proprio gettito fiscale, senza che con ciò si raggiungano obiettivi diversi ed ulteriori”. Nel caso di specie, la misura in esame ad avviso del giudice “appare ispirata esclusivamente ad un’esigenza economica di aumentare gli introiti dello Stato, e quindi di 'fare cassa' in base anzitutto all’esplicita dichiarazione contenuta nella norma base, ovvero nel comma 649 dell’art. 1 della l. n.190/2014, che il comma 920 sopra citato ha abrogato, e quindi reso applicabile solo per il 2015, nel senso che l’intervento ha fini di 'concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica'. Non vale poi in senso contrario, sempre ad avviso di questo Giudice, quanto afferma la frase successiva, ovvero che l’intervento sarebbe motivato anche 'in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23' ovvero della legge delega per il riordino del settore, di cui si è detto, in quanto come si è visto essa non ha avuto alcuna altra attuazione”.
 
In secondo luogo, “la misura in esame appare adottata anche in contrasto con il principio di tutela dell’affidamento: essa va ad incidere sui rapporti di concessione già in corso, in modo da peggiorarne i termini economici, e quindi da alterare in modo a lui sfavorevole i calcoli di convenienza fatti dal concessionario nel momento in cui si è accordato con l’amministrazione concessionaria. Fermo quanto si è detto sopra circa le motivazioni di carattere solo economico dell’intervento, si deve poi dire che esso appare non prevedibile per l’imprenditore prudente ed accorto, al quale non si può, a meno di circostanze del tutto particolari che qui non ricorrono, addossare l’onere di prevedere interventi autoritativi della controparte pubblica di un rapporto di concessione, che di per sé è vincolante al pari di un contratto, e quindi postula che le parti non lo possano rimettere in discussione unilateralmente”.
 
Nel caso di specie, per il Collegio “sussistono tutti i requisiti di ammissibilità della questione di cui sopra si è detto, ovvero l’applicabilità astratta delle norme ai cittadini sia nazionali, sia europei, nonché l’elemento di collegamento concreto con l’ordinamento europeo. Sotto il primo profilo, la normativa in discussione che si è riassunta sopra si applica indistintamente ai cittadini italiani, ovvero alle società italiane, così come ai cittadini e alle società di nazionalità europea. Ciò risulta in primo luogo dalla lettera stessa delle norme, che sono generali ed astratte. Risulta però anche, come correttamente evidenziato dalla difesa, dal fatto che le imprese ricorrenti appellanti si sono aggiudicate la concessione per cui è causa attraverso una gara europea, quindi aperta a tutti i soggetti dell’Unione. Inoltre la ricorrente appellante è attiva in Italia tramite stabile organizzazione e ha proposto ricorso contro il provvedimento che la riguarda, provvedimento che quindi interessa sicuramente almeno un cittadino europeo non nazionale”.
 
In conclusione, “il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale solleva questione di pregiudizialità invitando la Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 Tfue, a pronunciarsi sui seguenti quesiti:  se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 del Tfue e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 Tfue l’introduzione di una normativa quale quella contenuta nell’art 1, comma 649, delle legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco; se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l’introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all’art 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un’amministrazione dello Stato Italiano”.
 

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