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Extra contingentamento gioco, Tar: 'Onere ripartito con modalità errate'

03 agosto 2021 - 09:16

Tar Lazio contesta ad Adm 'l’illegittimità delle modalità con le quali è stato ripartito proporzionalmente tra i vari concessionari l’onere impositivo, prescindendo totalmente dalla data di installazione dell’apparecchio in esubero'.

Scritto da Redazione
Extra contingentamento gioco, Tar: 'Onere ripartito con modalità errate'

“Come già evidenziato nell’ordinanza istruttoria rimasta non ottemperata il Collegio non ritiene condivisibile la tesi seguita dall’Amministrazione finanziaria nell’ipotesi di riferibilità dell’eccedenza non ad uno, ma a più concessionari presenti nel medesimo esercizio, secondo la quale l’unica strada percorribile sarebbe quella di ripartire fra i concessionari le somme dovute 'in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, senza che sia necessario indicare le date di installazione e di messa in esercizio delle singole macchine, né individuare la responsabilità del singolo concessionario che abbia collocato per ultimo l’apparecchio e/o gli apparecchi in eccedenza”.

 

Questo si legge nella sentenza con cui il Tar Lazio accoglie il ricorso di un concessionario contro la nota con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha confermato la richiesta di pagamento – quantificabile secondo i calcoli forniti dall'Agenzia in complessivi 3.256.643 euro – a titolo di extra contingentamento degli apparecchi, con un'interpretazione delle norme in materia “che non solo non sarebbe conforme alla ratio della legge, ma sarebbe anche pregiudizievole agli interessi del concessionario”.
 
Secondo quanto ricordano i giudici amministrativi, “l'articolo 1, comma 81, lettera f), della legge n. 220/2010  prevede testualmente che 'di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) euro 300 per ciascun apparecchio - per gli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza, ma non riferibili a un singolo concessionario'.
In base al criterio letterale e anche teleologico, ad avviso del Collegio, la norma in questione non elimina, come pretenderebbe la difesa erariale, in capo all’Amministrazione procedente qualsiasi obbligo di verificare le date di installazione e di esercizio dei singoli apparecchi in mancanza di un criterio che consenta di individuare la responsabilità del singolo concessionario titolare dell’apparecchio e/o degli apparecchi in eccedenza, spalmando in tal modo la sanzione su tutti i concessionari presenti in quella determinata ubicazione in percentuale rispetto ai nulla osta”.
 
Inoltre, si legge ancora nella sentenza, “l’interpretazione seguita dall’amministrazione determina, infatti un’ipotesi di responsabilità oggettiva e ineludibile, attesa l’impossibilità per il singolo concessionario di sapere se e quando interviene l’installazione da parte di un altro concessionario di uno o più apparecchi in eccedenza rispetto al numero assentibile in quella determinata ubicazione.
Appare, allora fondata la doglianza di parte ricorrente laddove lamenta l’illegittimità delle modalità con le quali è stato ripartito proporzionalmente tra i vari concessionari l’onere impositivo, prescindendo totalmente dalla data di installazione dell’apparecchio in esubero e in tal modo applicando la sanzione anche a carico del concessionario più diligente che abbia, cioè, installato un numero di apparecchi conforme a quello assentito in una determinata ubicazione.
Sono, altresì, fondate anche le censure di difetto di istruttoria e di carenza di motivazione.
Dalla lettura del foglio excel, recante la 'determinazione degli apparecchi in esubero per i quali le somme richieste per il mantenimento in esercizio dovranno essere ripartite tra più concessionari. Prot. n.2011\46072\Giochi\Adi', si desume che nell’ipotesi di ubicazione in cui è consentita l’installazione di un massimo di 4 apparecchi e in cui sia stata accertata per il mese di riferimento la presenza di 6 apparecchi, alla ricorrente, titolare di 4 nulla osta, viene addebitata per tutto il periodo l’eccedenza determinata dai 2 apparecchi, a prescindere da qualsiasi verifica sulla data di installazione e sulla messa in esercizio degli stessi, oltre che della permanenza per tutto il mese di riferimento.
Né dal suddetto foglio è possibile comprendere quali e quanti siano gli ulteriori concessionari a cui è riferibile l’eccedenza, onde consentire la verifica dell’esattezza del calcolo della percentuale addebitata.
Il Collegio rileva, infine, che nonostante i chiari quesiti posti all’amministrazione finanziaria per ottenere chiarimenti sui profili di dubbio esistenti nel caso in questione, l’amministrazione non ha ritenuto di dare ottemperanza agli incombenti istruttori e non ha depositato alcuna relazione.
La ricorrente ha, invece, ribadito che l’Agenzia resistente, utilizzando la banca dati di Sogei, è in grado di individuare, mediante il confronto tra i dati del Noe - nulla osta di esercizio dell’apparecchio- con la movimentazione telematica dell’installazione nel singolo esercizio, tramite il un punto di accesso (Pda) ivi installato, il dato cronologico dell’installazione e conseguentemente di identificare il concessionario e/o i concessionari responsabile/i dello sforamento del limite di contingentamento.
Ciascun concessionario è, infatti, tenuto ad installare presso ogni esercizio commerciale un Pda che si collega telematicamente con la rete del concessionario, la quale a sua volta è collegata telematicamente con i server di Sogei”.
 

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