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Orari gioco, Tar: 'Enti locali consultino Adm prima di limitarli'

04 ottobre 2021 - 13:57

Per il Tar Lombardia in attesa del riordino gli Enti locali devono consultare l’Agenzia dogane e monopoli – e coinvolgere i gestori - prima di limitare gli orari del gioco.

Scritto da Francesca Mancosu
Orari gioco, Tar: 'Enti locali consultino Adm prima di limitarli'

Buone notizie per gli operatori di gioco che, a distanza di quattro anni dall'accordo sul riordino nazionale del settore sancito dalla Conferenza unificata Stato Regioni del 7 settembre 2017 – ma mai attuato – continuano a chiamare in causa tale intesa contro le varie regolamentazioni comunali. Evidenziando inoltre come sia imprescindibile per gli Enti locali consultare l’Agenzia delle dogane e dei monopoli prima di introdurre discipline restrittive nei rispettivi territori.

In una sentenza pubblicata oggi, 4 ottobre, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso di una società, titolare di licenza ex art. 86 del Tulps per la gestione di apparecchi Awp, nonché installatore e gestore di tale tipologia di apparecchi presso un bar, contro l'ordinanza oraria con cui il sindaco di Fara Gera d'Adda (Bg) ne ha limitato gli orari di funzionamento.

 

Il Collegio, secondo quanto si legge in tale sentenza, ricorda che la Conferenza unificata “ha dato atto del passaggio, previsto dall’art. 1 comma 943 della legge 208/2015, ai nuovi apparecchi Awp da remoto, con la conseguente possibilità di procedere verso una situazione di accesso selettivo al gioco mediante la completa identificazione dell'avventore, già fattibile per gli apparecchi Vlt collegati in rete. La Conferenza unificata ha sottolineato che la tecnologia offre nuove opportunità per la tutela del giocatore e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, quali ad esempio l’autolimitazione del gioco in termini di tempo e di spesa, l’invio di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso, la riduzione degli importi minimi delle giocate, il controllo, nel rispetto della privacy, sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.
È chiaro quindi che l’intesa con l’Adm prevista dalla Conferenza unificata per la distribuzione delle fasce orarie di interruzione del gioco non può essere omessa o rinviata, essendo al contrario un passaggio essenziale per stabilire se le forme di controllo individualizzato sul gioco d'azzardo patologico rese possibili dalla tecnologia più recente possano costituire un’alternativa efficace all’interruzione dell’attività di gioco. Nell’attesa che venga raggiunta un’intesa finalizzata a una regolazione omogenea sull’intero territorio nazionale o regionale, è quantomeno necessario che gli Enti locali consultino l’Adm prima dell’introduzione di una disciplina restrittiva nei rispettivi territori”.
 
I giudici amministrativi lombardi quindi evidenziano che “anche la legislazione sopravvenuta all’intesa della Conferenza unificata del 7 settembre 2017 ha rafforzato il ruolo della tecnologia nella prevenzione della ludopatia collegata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6-a-b del Tulps. Sono previste misure quali l’introduzione di formule di avvertimento (v. art. 9-bis comma 4 del Dl 12 luglio 2018 n. 87), il monitoraggio dell’offerta di gioco (v. art. 9-ter del Dl 87/2018), l'accesso agli apparecchi esclusivamente mediante tessera sanitaria, per impedire il coinvolgimento dei minorenni (v. art. 9-quater del Dl 87/2018), e l’obbligo per l’Adm di mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi (v. art. 1 comma 569 della legge 30 dicembre 2018 n. 145).
Pertanto, se dall’esame dei dati forniti dall’Adm, incrociati con quelli provenienti dall’autorità sanitaria, emergono criticità riferibili all’utilizzo degli apparecchi Awp e Vlt, può essere utile anche il coinvolgimento dei gestori, o dei rappresentanti dei gestori, per comprendere in quale misura l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche possa in concreto prevenire o limitare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico”.
 
Fra i principi dirimenti esposti nella sentenza c'è anche quello secondo cui le ordinanze sindacali di limitazione degli orari delle attività di gioco devono essere congruamente motivate. “Nello specifico, non vi è nel Comune di Fara Gera d'Adda un’emergenza sanitaria, in quanto sono soltanto sei i residenti in cura presso i Servizi per le dipendenze per problemi legati al gioco d’azzardo patologico”, sottolinea il Tar Lombardia. “È vero che secondo una stima vi sarebbero 200 giocatori problematici, ma la definizione di giocatore problematico utilizzata nell’ordinanza impugnata ('Viene definito tale un giocatore con un comportamento di gioco che crea conseguenze negative per sé, per le persone a lui vicine [rete sociale] o per la comunità, e può aver perso il controllo del suo comportamento [punteggio 8+ sul Pgsi - Problem gambling severity Index]') descrive con un unico parametro una condizione che normalmente è complicata da altri fattori individuali, e dunque richiederebbe un’analisi caso per caso. Inoltre, trattandosi di un numero stimato, la consistenza del fenomeno è solo ipotetica. Il dato è quindi utile per impostare politiche di sensibilizzazione rivolte ad alcuni segmenti della popolazione, ma troppo disomogeneo e impreciso per costituire il fondamento di misure limitative del gioco, che hanno un sicuro e immediato effetto negativo sull’attività economica dei gestori”.
 

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