skin

Decadenza concessione gioco, CdS: 'Adm non obbligata a rispondere'

07 ottobre 2021 - 15:53

Il Consiglio di Stato boccia appello contro il silenzio serbato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti dell’istanza di una società contro la revoca della concessione.

Scritto da Fm
Decadenza concessione gioco, CdS: 'Adm non obbligata a rispondere'

 “Il silenzio dell’amministrazione non risulta illegittimo, non essendo quest’ultima obbligata a rispondere all’istanza rivoltale dalla società, godendo di ampia discrezionalità nella scelta sul se esercitare o meno il suo potere di riesame sul provvedimento emanato in precedenza”.

Questa è una delle motivazioni con cui il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una società contro il preteso silenzio inadempimento, serbato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti dell’istanza con la quale l'ha diffidata a voler riesaminare, annullando o revocando, il provvedimento di decadenza dalla concessione relativa all’attivazione e alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, adottato nei confronti della società nel marzo 2017, a causa di “situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite”. 

Il provvedimento è stato impugnato innanzi al Tar per il Lazio, il quale ha respinto la domanda di annullamento.

 

I MOTIVI DI RICORSO – La società ricorrente evidenzia che “il provvedimento di decadenza (impugnato innanzi al giudice amministrativo) sarebbe stato assunto sul presupposto della qualità di imputato del socio di riferimento della società concessionaria in un delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., che, però, a seguito della sentenza del 20 dicembre 2017 del Tribunale penale di Milano, non sarebbe logicamente e giuridicamente configurabile, poiché i presunti 'associati' del socio di riferimento sono stati assolti con formula piena, 'perché il fatto non sussiste'”. Inoltre, ricorda la ricorrente, “nel febbraio 2018 il Tribunale penale di Milano ha dichiarato la nullità della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio del suddetto socio di riferimento, sicché, in ragione di questa declaratoria, quest’ultimo, secondo la società istante, 'non ha mai rivestito la posizione processuale di imputato'”.
 
LA SENTENZA – Nel “giustificare” il silenzio di Adm, i giudici del Consiglio di Stato rimarcano che la “Sezione ha ribadito il consolidato e costante orientamento del giudice amministrativo che esclude, in termini generali, la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione di rispondere ad istanze tese alla sollecitazione dell’esercizio del potere di autotutela, ove non si ravvisino quelle peculiari ragioni di equità e di giustizia di cui si è accennato in precedenza”.
Perciò “la richiesta all’Amministrazione, da parte di un privato, di esercizio dei poteri di autotutela (nelle forme di un annullamento, una revoca, un riesame) è qualificabile come mera denuncia, ossia come atto con mera funzione sollecitatoria, ma non fa sorgere in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere”.
 

Articoli correlati