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Tar, nuova sentenza a Piacenza: 'Gioco, leciti atti del Comune'

03 novembre 2021 - 15:05

Il Tar Emilia dà ragione al Comune di Piacenza sull'attuazione del distanziometro per le attività di gioco, poche ore fa con un'altra pronuncia chiedeva chiarimenti sull'effetto espulsivo.

Scritto da Fm
Tar, nuova sentenza a Piacenza: 'Gioco, leciti atti del Comune'

Due pronunce in due giorni, di orientamento opposto: a pronunciarle, ovviamente in materia di gioco, il tribunale amministrativo di Parma, in relazione all'applicazione del distanziometro sancito dalla legge regionale dell'Emilia Romagna alle attività del settore situate a Piacenza e vicine a “luoghi sensibili”.

Se, nelle scorse ore, il Tar con un'ordinanza ha chiesto all'Amministrazione  di fornire chiarimenti in riferimento al possibile effetto espulsivo del gioco legale determinato dalla delibera comunale con la quale si individuano i luoghi sensibili e la relativa mappatura, come richiesto dalla società titolare di una sala scommesse, oggi, 3 novembre, ha emesso nei riguardi di una sala Vlt una sentenza di ben altro tenore.

Secondo cui la “legittimità delle disposizioni de quibus di attuazione delle previsioni regionali sul cosiddetto 'distanziometro' delle sale gioco dai luoghi sensibili” ha “un solido ancoraggio nella uniforme giurisprudenza amministrativa per cui si riconosce un cogente dovere in capo alle autonomie di attuare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati alla tutela della salute (Consiglio di Stato n. 4509/2019, n. 4199/2018).
 
Ne discende che, contrariamente alla diversa prospettazione di parte ricorrente, il principio-valore della libertà di mercato – e la connessa tutela di posizioni di legittima aspettativa a fronte di attività già avviate - può essere ragionevolmente compressa per il contrasto alla ludopatia, avendo la Corte costituzionale ribadito che, nel quadro assiologico evincibile dal complessivo assetto della Carta fondamentale, risultano prevalenti, sugli aspetti di ordine pubblico e sicurezza e di tutela delle iniziative imprenditoriali, le finalità di carattere socio-sanitario proprie di quelle disposizioni regionali con le quali il legislatore si propone di impedire la prossimità di sale e apparecchi da gioco a luoghi ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti”.
 
I giudici amministrativi, respingendo il ricorso, evidenziano che “la documentata e pacifica circostanza per cui la sala giochi gestita dalla società ricorrente risulta situata a meno di 500 metri da un luogo di assoluta sensibilità, quale un istituto scolastico che ospita una scuola primaria, comporta la legittimità della previsione contenuta nella impugnata nota in ordine all’assoggettamento del relativo esercizio commerciale all'applicazione delle disposizioni normative, regionali e comunali, prima illustrate.
Non possono invece - perché appunto correlate a future determinazioni amministrative connesse a poteri non allo stato esercitati ed ad itinera procedimentali non utilmente conclusi per istruttoria e decisione volitiva finale - venire in linea di scrutinio le ulteriori censure sul cosiddetto effetto espulsivo e sul rispetto della tempistica e delle garanzie indicata dalla legge regionale, in quanto tale applicazione normativa non ha ancora avuto attuazione concreta, ivi dovendosi, prima a livello procedimentale e poi eventualmente contenzioso, affrontare le ulteriori e distinte criticità relative all’individuazione di altri siti ove ubicare tali centri e sale gioco”.
 
Spetterà quindi al Consiglio di Stato, se la società ricorrente deciderà di fare appello, fare luce sulla controversia, e magari sancire un orientamento univoco su vicende come questa. 
 

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