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Trga Bolzano: 'Stop a decadenza sala gioco, no a istanza del Comune'

11 novembre 2021 - 10:18

Il Trga di Bolzano respinge istanza del Comune di Bolzano per modifica dell'ordinanza che ha sospeso decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di gioco per 'pregiudizio economico'.

Scritto da Fm
Trga Bolzano: 'Stop a decadenza sala gioco, no a istanza del Comune'

“Nel caso di specie la circostanza delle 'nuove aperture' di sale giochi rilevata dalla difesa comunale - a prescindere dal fatto che era già stata fatta valere nell’atto di costituzione depositato il 14 luglio 2017 e, quindi, già stata presa in considerazione dal Collegio nell’ordinanza cautelare originaria - non influisce sul rapporto amministrativo inciso dal provvedimento impugnato, né produce alcun mutamento dell’originario assetto sostanziale attuato tra le parti e su cui ha già statuito il Collegio”.

Questa una delle motivazioni con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano respinge l’istanza proposta dal Comune di Bolzano per la modifica dell’ordinanza cautelare n. 91/2017, pubblicata il 19 luglio 2017, con il quale il Collegio ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale da una società e sospeso l’efficacia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta del gioco lecito emanato dall'Ente locale, “ritenendo il ricorso non del tutto sprovvisto di fumus boni iuris” e riconoscendo “la sussistenza del pregiudizio economico lamentato da parte istante, tenuto conto che alla disposta decadenza dal titolo autorizzatorio consegue la chiusura dell’esercizio gestito dai ricorrenti”.

Il Comune ha chiesto la modifica ai sensi dell'l'articolo 58 del Codice del processo amministrativo, secondo il quale “le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza”.
 
Per il Trga di Bolzano, per essere modificata l’ordinanza cautelare del 2017 non può essere chiamato in causa, come fatto dal Comune altoatesino, “il dedotto mutamento dell’orientamento espresso in sede cautelare dal Consiglio di Stato nella materia in esame” che “non rientra in alcuna delle fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 58 Cpa, non potendo in ogni caso l’istanza di modifica avere per oggetto nuove e diverse valutazioni giuridiche sull’affare già delibato dal Collegio”.
 
L'istanza era stata motivata, “da un lato, dalla circostanza di fatto della nuova apertura di sale giochi nel Comune di Bolzano, che dimostrerebbe l’assenza del lamentato effetto espulsivo del gioco legale da mettere in relazione con la legge provinciale n. 13 del 1992 e, dall’altro lato, dal nuovo orientamento del Consiglio di Stato, che in alcune recenti ordinanze cautelari, avrebbe rigettato le istanze di sospensiva dei provvedimenti emessi dal Comune di pronuncia della decadenza delle licenze con conseguente chiusura delle sale giochi, ritenendo non più ostativa per il decidere la pendenza dei ricorsi per revocatoria avverso la sentenza n. 1618/2019 della Sez. VI del Consiglio di Stato”.
 

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