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Extra-contingentamento slot, Tar ad Adm: 'Penali, illegittime modalità di calcolo'

31 dicembre 2021 - 11:58

Il Tar Lazio accoglie ricorsi di due concessionari contro  le modalità di calcolo delle penali da extra-contingentamento delle slot effettuati da Adm.

Scritto da Fm
Extra-contingentamento slot, Tar ad Adm: 'Penali, illegittime modalità di calcolo'

“Risulta fondata la doglianza di parte ricorrente con la quale si deduce l’illegittimità delle modalità con le quali è stato ripartito proporzionalmente tra i vari concessionari l’onere impositivo, prescindendo totalmente dalla data di installazione dell’apparecchio in esubero e in tal modo applicando la sanzione anche a carico del concessionario più diligente, che abbia, cioè, installato un numero di apparecchi conforme a quello assentito in una determinata ubicazione”.

È quanto si legge nelle sentenze con cui il Tar Lazio - ponendosi nel solco di quanto già deliberato lo scorso agosto - accoglie il ricorso di due concessionari di gioco contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che aveva contestato le mancate somme dovute in relazione ad apparecchi extra-contingentamento per i diversi mesi del 2011 – ai sensi della norma contenuta nella legge di stabilità 2011, che prevedeva sanzioni nel caso in cui in un esercizio commerciale fosse stato installato un numero di apparecchi superiore ai limiti indicati dall'Agenzia - assegnando alla società il termine di 30 giorni dalla notifica per far pervenire “documenti o scritti difensivi” o per chiedere anche di essere sentita.

 

La ricorrente, ricorda la sentenza, “ha rappresentato che gli elenchi forniti dall’Amministrazione non consentivano di effettuare le dovute verifiche in ordine alla corretta determinazione dell’importo richiesto e, pertanto, ha formulato espressa istanza di ostensione dei documenti”, che solo in parte sarebbe stata soddisfatta con una successiva nota dell'ottobre 2013.
 
Secondo i giudici amministrativi “l’onere probatorio della 'non riferibilità' a taluno dei concessionari degli apparecchi in eccedenza, costituendo presupposto indefettibile per l'applicazione pro quota dell’importo dell’extracontingentamento, ricadrebbe inevitabilmente sull’Amministrazione, unico soggetto che ha la completa cognizione della situazione generale di tutti i concessionari. I dati nella disponibilità del concessionario sarebbero, infatti, insufficienti per fornire la predetta prova, dal momento che l’eccedenza di apparecchi rispetto al numero massimo previsto in quel determinato esercizio costituisce un quid generato da più concessionari, ciascuno all’insaputa dell’altro. L’Amministrazione dovrebbe dare contezza del perché e del come ritiene che in un determinato esercizio l’extracontingentamento non sia riferibile ad uno specifico concessionario, provando l’impossibilità di ricondurre lo stesso a taluno dei concessionari; invece essa vorrebbe riversarla sul singolo concessionario”.
 
Secondo il Tar Lazio quindi il modus operandi di Adm “ha integrato la violazione della norma primaria qui in rilievo ed un evidente difetto di istruttoria e di motivazione”.
 

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