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Giudice pace Torino: 'Legge gioco 2021 risolve criticità di norme 2016'

10 febbraio 2022 - 09:49

Il giudice di pace di Torino riconosce le 'migliorie' portate dalla legge sul gioco del Piemonte del 2021 e annulla sanzione per apparecchi installati vicini a un bancomat.

Scritto da Francesca Mancosu
Giudice pace Torino: 'Legge gioco 2021 risolve criticità di norme 2016'

 

Dal giudice di pace di Torino arriva un importante riconoscimento per la nuova legge regionale sul gioco del Piemonte, approvata l'estate scorsa, e viene evidenziato che “il precedente impianto normativo aveva profili critici che la nuova legge regionale ha cercato, invece, di risolvere”.

L'organo giurisdizionale ha infatti accolto il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società teso ad ottenere l'annullamento della ordinanza ingiunzione con la quale il Comune gli intimava il pagamento di una sanzione amministrativa 12mila euro per la violazione della legge regionale del Piemonte n° 9/2016 per aver collocato tre apparecchi per il gioco non rispettando la distanza minima da due bancomat, annoverati fra i luoghi sensibili.

 

La legge regionale n. 19/2021, ricorda l'organo giurisdizionale, “ha abrogato in toto la precedente legge e, dunque, anche il precedente impianto sanzionatorio. La sanzione prevista dalla precedente legge, e per come applicata nel caso di specie, ha natura punitiva ed afflittiva, in quanto pari a circa la metà del reddito annuale del titolare del bar”.
 
Gli apparecchi oggetto di contestazione erano stati installati prima della entrata in vigore della legge regionale del 2016, e secondo quanto si evidenzia nella sentenza, “l'Agenzia delle dogane e monopoli anche per l'anno 2020 autorizzava la società ad istallare i giochi presso il suddetto servizio pubblico inducendo nel ricorrente la convinzione della possibilità di continuare legittima mente la raccolta del gioco mediante gli apparecchi”.
 
Secondo il giudice di pace il ricorso merita accoglimento “sotto un duplice profilo (assorbente anche delle altre questioni interpretative sollevate dai ricorrenti): uno di merito, circa la condotta sanzionata e l'effettivo autore della violazione ed uno legato all'entrata in vigore della nuova legge regionale n° 19/2021 abrogativa (in toto) della precedente legge regionale n° 9/2016 (ai sensi della quale è stata irrogata la sanzione)”.
 
La sentenza quindi richiama l'art. 1 della legge n. 689/1981 e il principio di legalità, secondo il quale “1.Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati".
 
Nel caso di specie, prosegue il giudice, si rileva che “erroneamente è stato elevato verbale di contestazione addebitando al titolare del bar (che ha messo a disposizione una porzione del locale in cui esercita la propria attività) e al nudo proprietario degli apparecchi da gioco la collocazione dei medesimi. Infatti, la norma sanzionatoria dispone solo per il futuro, mentre nel caso di specie gli apparecchi erano già stati installati in precedenza nel rispetto della normativa applicabile (anche di pubblica sicurezza) e nell'adempimento di obbligazioni contrattuali lecitamente stipulate tra tutte le parti interessate”.
 
È “pur vero che la legge regionale (abrogata) con la norma transitoria di cui all'art. 13 fissava un termine di adeguamento a quanto previsto dall'art. 5 entro i diciotto mesi successivi, ma la norma sanzionatoria per come formulata, interpretata alla luce dei ca noni di stretta legalità e del divieto di analogia, non sanziona la condotta di chi, decorso il termine di adeguamento, conserva, mantiene, concorre a mantenere o, nel caso dell'esercente sanzionato, permette a terzi di mantenere impianti di gioco all'interno del proprio esercizio, in adempimento di obbligazioni contrattuali validamente assunte, come nel caso di specie”, in cui “il contratto in essere tra titolare del bar e la società (stranamente non sanzionata) esercente il gioco e che ritira le giocate era stato stipulato prima della entrata in vigore della legge regionale e risulta avere scadenza a marzo 2022, ben oltre l'entrata in vigore della legge regionale del 2016”.
 
Un ulteriore elemento indagato nella sentenza del giudice di pace di Torino riguarda l'individuazione dell'autore della violazione. “Dall'esame della normativa, a prescindere dalla legittimità o meno dell'effetto espulsivo creatosi in contrasto con i principi di libertà economica, di affidamento e di ragionevolezza, censure mosse dagli opponenti, emerge che (e il Comune nulla ha contestato al proposito) il responsabile effettivo delle condotte di collocamento degli apparecchi di gioco (se non a titolo di eventuale concorso che qui non è stato contestato) non è né il nudo o pieno proprietario che mette a disposizione gli apparecchi, né l'esercente che si limita a mettere a disposizione lo spazio necessario all'interno del proprio locale e funge da 'raccoglitore' materiale delle giocate che vengono consegnate al gestore”.
 
La questione del concorso si poteva porre, ad avviso del giudice di pace, “con lo spirare del contratto originario (indicato in marzo 2022), nel senso che se le parti avessero, decorso il termine di adeguamento di 18 mesi, rinnovato in data successiva alla entrata in vigore della legge uno o più contratti preesistenti e prevedenti una certa data di scadenza, soltanto allora si porrebbe il problema del concorso nella violazione, perché laddove l'esercente, consapevole dello spirare del termine di adeguamento, stipula spontaneamente una proroga di con tratto, ecco che, non essendo la proroga un atto dovuto, ma volontario, l'elemento soggettivo della violazione della norma sussisterebbe a titolo di concorso con il gestore (e gli eventuali altri concorrenti)”.
 
Un punto fondamentale della sentenza è dedicato all'articolo 26 della nuova legge regionale, e viene ricordato che “assai significativamente”, la stessa Regione Piemonte così si esprime nelle proprie Faq di applicazione della normativa che “pur non avendo forza di legge creano un legittimo affidamento circa la correttezza di comportamento del cittadino: 'Una norma finale che, in deroga alle disposizioni contenute sia nella precedente legge regionale di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo (L. R. 9/2016), sia nell'attuale legge regionale (1.r. 19/21), consente ad alcune tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali che avevano dovuto di smettere gli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, Rd 773/1931, in attuazione della L.R. 9/2016, di reinstallarli, purché presentino istanza entro il 31.12.2021. In tal caso, non essendo gli esercizi equiparati a nuove installazioni, non dovranno rispettare i limiti di distanza dai luoghi sensibili di cui all'art. 16, L.R. 19/21'.
Recita l'art. 26 c. 1 che 'A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9/2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016'”.
 

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