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Tar: 'Gioco, distanziometro legge Emilia Romagna non è retroattivo'

11 febbraio 2022 - 09:23

Niente da fare per una sala gioco di Rubiera (Re), il Tar Emilia Romagna conferma legittimità della legge regionale e della mappatura dei luoghi sensibili operata dal Comune.

Scritto da Fm
Tar: 'Gioco, distanziometro legge Emilia Romagna non è retroattivo'

La L.R. Emilia Romagna n. 5 del 2013 non può dirsi norma retroattiva ed incostituzionale, trovando applicazione solo dalla data della sua entrata in vigore, benché con riferimento anche alle sale scommesse già in essere, rispetto alle quali è stata peraltro prevista, nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento dei contrapposti interessi, non l’immediata cessazione delle attività, ma la delocalizzazione dell’esercizio in altro luogo, con una tempistica congrua a tutela della continuità occupazionale e prorogabile in ragione di particolari esigenze. Da ciò deriva la legittimità, anche sotto il profilo dell’efficacia temporale, della normativa in esame, conclusione peraltro già fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa chiamata a pronunciarsi sul punto”.

A ribadirlo è il Tar Emilia Romagna che con una sentenza respinge il ricorso di una società per l’annullamento degli atti con i quali il Comune di Rubiera (Re), in applicazione della L.R. Emilia Romagna n. 5 del 2013 e della determinazione regionale n. 831 del 2017 in materia di “ludopatia”, ha provveduto alla mappatura dei luoghi sensibili del territorio comunale, disponendo conseguentemente la chiusura della sala giochi e/o sala scommesse in quanto ubicata a distanza inferiore di 500 metri da uno dei luoghi sensibili individuati dall’Ente.

In particolare, la deliberazione di giunta comunale n. 187/2017, pur richiamando espressamente quale criterio di misurazione quello della “distanza pedonale”, non consentirebbe secondo la società di comprendere se tale metodo sia stato effettivamente utilizzato, o se l’Ente si sia piuttosto avvalso del diverso criterio del “raggio”, consistente nella misurazione cartografica in linea retta.
 
Ma il Tar a tal proposito è lapidario: “A dimostrazione della correttezza del proprio operato, il Comune ha prodotto una relazione tecnica, corredata da documentazione fotografica, dalla quale emerge che l’Ente, ai fini del calcolo della distanza, ha tenuto conto del percorso più breve percorribile dai pedoni per il raggiungimento della sala giochi partendo dalla scuola, scelta sicuramente legittima, atteso che secondo l’id quod plerumque accidit, a fronte di due percorsi alternativi entrambi possibili per raggiungere un luogo partendo da un altro, è ragionevole attendersi che i pedoni percorrano la via più breve e quindi nel caso in esame, che essi 'taglino' per il parcheggio rappresentato nella perizia comunale, anziché fare tutto il giro come prospettato dalla società”.
 
Il Collegio ha respinto tutti i motivi di ricorso presentati, evidenziando, a differenza di quanto postulato dalla ricorrente, che “l’attività di mappatura dei luoghi sensibili non implica alcuna scelta urbanistica in senso stretto”, che “il Comune espressamente richiamato negli atti impugnati il criterio regionale della c.d. distanza pedonale, facendovi poi concretamente uso nell’individuazione degli esercizi posti a distanza inferiore di 500 metri, compreso quello gestito dalla ricorrente”, che non c'è stata alcuna violazione del proprio diritto di impresa, in quanto “nell’ipotesi in discussione, la ricorrente non ha dimostrato l’effettiva impossibilità di delocalizzare altrove la propria attività, sicché certamente infondata va ritenuta anche la doglianza concernente specificamente il lamentato effetto espulsivo asseritamente derivante dalla mappatura elaborata dal Comune”.
 
Né può essere tenuto in considerazione l’ulteriore rilievo della società secondo cui una volta rilocalizzata altrove la propria sala giochi 'non esisterebbe alcuna certezza del permanere della collocazione nel futuro (anche immediato), perché sarebbe sufficiente a compromettere la legittimità della nuova sede il successivo (ed originariamente imprevedibile) insediamento di una delle tante attività sensibili', trattandosi di ipotesi solo eventuale e dovendo in ogni caso la validità dell’atto impugnato, essere valutata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione”.
 

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