skin

Cassazione: 'Niente apparecchi da gioco senza licenza di polizia'

11 marzo 2022 - 15:18

La Corte di Cassazione rimarca che per consentire l'uso di apparecchi da gioco è obbligatorio essere già in possesso della licenza ex articolo 88 Tulps. L'86 non basta.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Niente apparecchi da gioco senza licenza di polizia'

L'articolo 86 Tulps prevede - relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al successivo articolo 110 - l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o dell'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'articolo 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88, come appunto previsto da tale norma 'per l'esercizio delle scommesse'".

 

Questo il principio attorno al quale ruota l'ordinanza con cui la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da due imprenditori contro l’ordinanza con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di 55.000 euro a favore della Agenzia accise, dogane e monopoli per avere consentito l’uso in luogo pubblico ed aperto al pubblico, senza essere muniti delle prescritte autorizzazioni, di undici apparecchi da divertimento e di intrattenimento (slot machine), in violazione dell’articolo 110, commi 6 e 7 del Tulps.
 
Uno dei due imprenditori ha provato a sollevare il difetto di legittimazione passiva e la nullità della notifica effettuata a lui, in quanto sollevato dalla carica di amministratore e legale rappresentante della società. E inoltre nel ricorso veniva dedotto “il difetto dell’elemento soggettivo, ai sensi dell’art. 3 l. 689/81, in ragione del fatto che, pur non essendo muniti dell’autorizzazione all’esercizio delle scommesse, prevista dall’art. 88 Tulps, l’esercizio aveva tuttavia ottenuto il rilascio della licenza prescritta dall’art 86 Tulps”.
 
Tanto il Tribunale di Bergamo quanto la Corte d’appello di Brescia hanno respinto questi motivi di ricorso, confermando l’ordinanza ingiunzione impugnata, ed accertando la legittimazione passiva di uno dei due imprenditori in quanto era legale rappresentante della società all’epoca della violazione.
 
Nella sentenza della Cassazione quindi si legge: “La Corte territoriale ha tenuto in debita considerazione la circostanza che la società ricorrente fosse già in possesso della licenza di cui all’art. 86 Tulps, evidenziando che, essendo la stessa diversa da quella prescritta dal successivo art. 88, e mancante, nessuna rilevanza poteva avere dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, ma l’art. 86 del Regio decreto stabilisce che: '1. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili' e al punto '3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) […]; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”.
 

Articoli correlati