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As.Tro: 'Dismissioni Awp, illegittime almeno fino al 30 giugno'

14 marzo 2022 - 14:31

I Comuni dell’Emilia-Romagna intimano la dismissione delle Awp, l'associazione As.Tro scrive al Comune di Bologna.

Scritto da Redazione
As.Tro: 'Dismissioni Awp, illegittime almeno fino al 30 giugno'

I Comuni dell’Emilia-Romagna stanno inviando delle comunicazioni agli esercenti per avvisarli che, entro il 20 marzo 2022 (data programmata per la scadenza delle attuali concessioni), le Awp installate presso gli esercizi generalisti che si trovano sotto distanza dovranno essere dismesse ai sensi dell’art. 6 della legge 5/2013, che equipara a nuova installazione il rinnovo del contratto con il concessionario o la stipula di un nuovo contratto.

In ragione di ciò, l'associazione As.Tro ha inviato una lettera al Comune di Bologna per informare l’Amministrazione comunale che, per effetto di quanto stabilito dall’art. 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020, le concessioni vigenti (in qualsiasi ambito) sono automaticamente prorogate fino al 30 giugno 2022.

La decisione di As.Tro si pone nel solco di quanto già fatto in Lombardia per lo stesso motivo. 
 
“Dal momento che i contratti intercorrenti tra esercenti e concessionari collegano la loro scadenza a quella delle concessioni (comprese le eventuali proroghe delle stesse), la norma sopra richiamata determina automaticamente anche la proroga di detti contratti. Pertanto, almeno fino al 30 giugno 2022 (salvo ulteriori proroghe che potranno riguardare nello specifico le attività di gioco), non si verificherà alcuna delle ipotesi che l’art. 6 della legge 5/2013 equipara a nuova installazione. Per tutta la durata della proroga, gli esercenti potranno quindi mantenere gli apparecchi attualmente installati presso i loro esercizi”, sottolinea l'associazione in una nota.
 
As.Tro quindi ricorda agli iscritti che l’associazione ha predisposto un format che gli esercenti potranno inviare ai Comuni in risposta all’eventuale intimazione di dismettere gli apparecchi entro il mese di marzo e che può essere richiesto inviando una mail all’indirizzo segreteria@assotrattenimento.it
 
LA LETTERA DI AS.TRO AL COMUNE DI BOLOGNA – Di seguito, ecco il testo della lettera inviata dall'associazione As.Tro al Comune di Bologna, all'indirizzo di Area Economia e lavoro - Ui Attività produttive e commercio – Uo Suap, firmata dall'avvocato Massimo Piozzi.
“In qualità di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito, siamo stati informati da alcuni nostri associati dell’iniziativa, assunta dall’Ufficio in indirizzo, di intimare per iscritto agli esercizi presso cui tali apparecchi sono collocati (esercizi autorizzati ex art. 86 del Tulps, aventi attività prevalente diversa dall’offerta di gioco) la dismissione degli apparecchi da gioco in loro dotazione, richiamando l’art. 6, comma 2 ter della L.R. 5/2013.
Tale disposizione va letta in coordinamento con il comma 2 bis che vieta la nuova installazione di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del Tulps in locali posti ad una distanza inferiore a 500m dai luoghi definiti sensibili.
Il comma 2 ter equipara quindi a nuova installazione le seguenti ipotesi: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
La vostra comunicazione, a cui facciamo riferimento, si incentra sull’ipotesi di scadenza delle concessioni e, richiamando per l’appunto il comma 2 ter, informa gli esercenti dell’impossibilità, una volta scadute le concessioni. di rinnovare i contratti con i concessionari perché tale evento sarebbe equiparato a 'nuova installazione' (vietata per i locali che si trovano a meno di 500m da un luogo sensibile).
Intendiamo con la presente informarvi, a tal proposito, di due circostanze rilevanti: 1) i contratti tra esercenti e concessionari stabiliscono che la durata dei medesimi è parametrata a quella delle concessioni (comprese le loro eventuali proroghe); 2) L’art. 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020 stabilisce che tutte le concessioni vigenti (in qualsiasi ambito) sono automaticamente prorogate per novanta giorni decorrenti dalla  cessazione dello stato d’emergenza legato alla pandemia.
Posto che lo stato di emergenza cesserà il prossimo 31 marzo, ne consegue che le attuali concessioni scadranno il 30 giugno 2022 (fatte salve eventuali ulteriori proroghe stabilite, per il settore dei giochi pubblici, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli o dallo stesso Governo).
Pertanto, qualsiasi provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 6, comma 2 ter, della L.R. 5/2013, finalizzato ad imporre la dismissione degli apparecchi legittimamente detenuti o a sanzionare la loro mancata dismissione, sarà da ritenersi illegittimo se adottato durante la vigenza delle attuali concessioni e delle loro eventuali proroghe.
Confidando che questo chiarimento sia sufficiente ad evitare iniziative in contrasto con la normativa vigente e con la corretta interpretazione di contratti in essere, reputiamo corretto avvisarvi che i nostri associati hanno già manifestato l’intenzione di impugnare eventuali provvedimenti ritenuti illegittimi e, contestualmente, richiedere il risarcimento di tutti i danni che dovessero subire per effetto degli stessi”.
 

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