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Gioco e albo Ries, CdS ad Adm: 'Sanzioni siano proporzionate'

28 aprile 2022 - 07:53

Il Consiglio di Stato accoglie ricorso di un bar contro la cancellazione per 5 anni dall'albo Ries disposta da Adm per il mancato versamento della quota d'iscrizione.

Scritto da Fm
Gioco e albo Ries, CdS ad Adm: 'Sanzioni siano proporzionate'

“Le sanzioni irrogate dall’Amministrazione dei Monopoli debbano essere sindacate sotto il profilo della proporzionalità e stretta necessità, tenuto conto delle circostanze concrete del caso. Nel caso che qui ricorre, il pagamento è avvenuto a pochi giorni di distanza rispetto all’accertamento, senza che il destinatario, sempre regolare nei pregressi pagamenti (o, almeno, del contrario non è stata fornita prova, non risultando nulla dagli atti processuali), sia stato messo nelle condizioni di sanare l’inadempimento, poi effettivamente avvenuto”.

 

È il principio in virtù del quale il Consiglio di Stato accoglie l'appello proposto dal titolare di un bar contro l'Agenzia accise, dogane e monopoli per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 2021 che aveva confermato la cancellazione per cinque anni dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (albo Ries)  per il mancato versamento della somma di 150 euro prevista a titolo di quota annuale per il rinnovo dell’iscrizione.

 

A sostegno del ricorso al Tar, ricordano i giudici, l'imprenditore “ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 533-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; dell’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale dell’Aams del 9 settembre 2011, n. 31857; degli artt. 6 e 21-nonies, della legge n. 241/1990, e svariate figure sintomatiche dell’eccesso di potere (in particolare, la manifesta ingiustizia ed il travisamento dei fatti, l’illogicità e la sproporzione della sanzione)”.
 
Dal canto suo il Tar del Lazio ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite. Quindi l’appellante ha censurato la pronuncia “sia sotto il profilo procedurale (in quanto sarebbe stata pronunciata sentenza in forma semplificata in assenza dei presupposti di cui all’art. 60, Cpa), sia sotto quello sostanziale (a suo avviso, non sarebbero stati correttamente interpretati ed applicati né l’art. 1, comma 533-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, né il suo regolamento attuativo, ovvero il decreto direttoriale dei Monopoli, qui impugnato quale atto presupposto al decreto di cancellazione dal registro)”.
 
Per il Consiglio di Stato “anche rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico generale, non si ravvisano esigenze tali da imporre necessariamente, come unica ed ultima ratio, la misura più afflittiva della cancellazione dell’impresa dal registro, che comporta quale ulteriore negativa conseguenza il divieto di re-iscrizione per un ulteriore quinquennio”.
 

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