skin

Tar Veneto: 'Sì a limiti orari Legnago, disincentivano il gioco'

08 giugno 2022 - 08:46

Il Tar Veneto conferma i limiti orari al gioco introdotti a Legnago (Vr) nel 2016, l'ordinanza sindacale è ritenuta legittima e supportata da validi motivi.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Sì a limiti orari Legnago, disincentivano il gioco'


"L’ordinanza impugnata appare adeguatamente motivata e fondata su una sufficiente attività istruttoria, atteso che, oltre alla rappresentazione della situazione sul territorio comunale e su quello limitrofo, sono stati specificati anche i rischi derivanti alla salute dei cittadini in conseguenza della diffusione della ludopatia, pur evidenziandosi la consapevolezza che con le limitazioni poste all’orario di funzionamento degli apparecchi non si sarebbe eliminato il fenomeno, ma solo creato le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno".

Lo dicono i giudici del Tar Veneto nella sentenza con cui rigettano il ricorso proposto dai titolari di una società contro l’ordinanza sindacale che nel 2016 ha introdotto nel comune di Legnago (Vr) delle fasce orarie per il funzionamento degli apparecchi da gioco installati presso i pubblici esercizi cittadini: “dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, compresi i festivi”.

Respinti i motivi con cui i ricorrenti lamentano "la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza in relazione alle limitazioni all’attività economica imposte con l’atto gravato, in quanto non sarebbero state previste idonee misure di contrasto all’offerta ludica non regolamentata (illegale e irregolare), né limitazioni nei confronti di ulteriori forme di gioco (ed. es. scommesse, bingo, giochi numerici a totalizzatore nazionale), altrettanto pericolose per la salute dei consumatori" e anche quelli inerenti la presunta "violazione dell’art. 20, comma 3, lett. b) della L.R. n. 6/2015, in quanto il Comune resistente, nell’atto gravato, avrebbe posto l’accento esclusivamente sull’esigenza di prevenire e contenere gli effetti del 'gioco d’azzardo patologico', senza alcun riferimento all’effettivo impatto delle misure adottate sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, sulle connesse problematiche di viabilità, inquinamento acustico e/o quiete urbana in relazione al territorio comunale, come richiesto dalla disposizione richiamata", si legge nella sentenza del Tar Veneto.

Secondo il Collegio, quanto ai limiti orari "pare opportuno ricordare che l’idoneità di atti quali quello qui gravato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata tenendo presente che scopo della disciplina in questione non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da altre tipologie di giochi leciti e anche on line), ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica da gioco derivante dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco lecito, di cui all’art. 110, comma 6 del Tulps, ovunque installate sul territorio comunale". Quindi "la scelta del Comune è proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l'obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l'offerta di gioco; l'argomento addotto dall'appellante secondo cui i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero verso altre forme di gioco - definite più subdole, rischiose o incontrollabili - prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco (le slot machines, appunto) se altre ve ne sono a disposizione. Resta in ogni caso una affermazione non dimostrata".
 

Articoli correlati