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Tar Lazio: respinto il ricorso Bplus su livelli di servizio Vlt, legittima azione dei Monopoli

20 dicembre 2013 - 10:03

A due mesi di distanza dalla discussione di merito, arriva la pronuncia del Tar del Lazio sui ricorsi presentati dal concessionario Bplus e riferiti alle sanzioni per il mancato raggiungimento dei livelli di servizio per i sistemi Vlt. E il verdetto legittima l'azione dei Monopoli di Stato, respingendo le richieste del concessionario. In particolare, Bplus ricorreva contro due penali: una da 225mila e una da 250mila euro, che si riferiscono a rilevazioni effettuate tra il 2010 e il 2011 e che erano state già sospese in via cautelare dal Tar.

Scritto da Alessio Crisantemi
Tar Lazio: respinto il ricorso Bplus su livelli di servizio Vlt, legittima azione dei Monopoli

 

LE MOTIVAZIONI - “Un primo dato che emerge allora con sufficiente chiarezza è che la vicenda da cui origina la presente controversia non attiene alla fase di sperimentazione propriamente detta dei sistemi di gioco Vlt”. Pertanto l’insieme di rilievi mossi con il ricorso e relativi alla novità del sistema, alla sua fase di start up, appunto di “sperimentazione/avvio” non sono fondati, “atteso che la fase di sperimentazione è stata avviata nel novembre 2009 e conclusa nella primavera del 2010, come conclamato dal ricordato decreto Aams in data 5 maggio 2010”.Del resto, l’atto aggiuntivo ed integrativo nasce proprio dalla necessità, al termine della fase di sperimentazione, di opportunamente integrare il capitolato tecnico della convenzione e con esso i livelli di servizio nonché le stesse penali. “E, sempre con riferimento al profilo in evidenza – aggiungono i giudici - va pure ricordato che con nota del 10 gennaio 2011 Sogei indicava al concessionario le procedure operative da seguire per l’invio della documentazione e delle componenti hardware e software necessarie all’espletamento della verifica della compatibilità delle soluzioni tecnologiche adottate con le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa. Peraltro Sogei ha dovuto procrastinare le attività di verifica calendarizzate, non avendo la ricorrente inviato la documentazione richiesta nel termine assegnato”.


LE NOTE DI AAMS E SOGEI - “Così come non si può non ricordare che ancora Sogei, con due note dell’8 marzo e del 10 maggio 2011, in epoca dunque antecedente la comunicazione di avvio del procedimento, invitava la ricorrente a risolvere le problematiche rilevate al fine di consentire la prosecuzione dei test previsti e la ripetizione di quelli non superati o non effettuati”. Del resto, pur in assenza di espressa prescrizione in tal senso recata dall’atto aggiuntivo alla convenzione, “l’amministrazione con nota del 17 novembre 2010 ha avvisato il concessionario che, a decorrere dal successivo 10 dicembre, sarebbe stata messa in linea l’applicazione per la rilevazione del rispetto dei livelli di servizio” previsti dalla convenzione di concessione.

Da questo punto di vista, “non è riscontrabile nella condotta dell’amministrazione violazione alcuna delle regole di correttezza e buona fede”.

 

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - Ma non è tutto. Secondo i giudici laziali “Sussiste pure la responsabilità del concessionario, pur nella indubbia complessità del sistema di gioco Vlt, complessità che tuttavia non può refluire sulla legittimità delle penali irrogate per oggettive violazione dei livelli di servizio che la ricorrente si è assunta con la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla già esistente convenzione di concessione”. Così come non rileva la circostanza per cui le prestazioni tecniche dei concessionari dipendono “pressoché interamente da fornitori esteri di sistemi di gioco in quanto il soggetto convenzionalmente legato all’amministrazione concedente è pur sempre la ricorrente che si è impegnata ad assicurare il funzionamento dei sistemi di gioco Vlt e la conformità delle relative reti a quanto previsto dalle apposite regole tecniche”, come sostenuto da Bplus.
Del resto l’art. 11 della convenzione impone al concessionario di effettuare le attività e le funzioni pubbliche trasferite nel rispetto delle prescrizioni tecniche nella stessa convenzione indicate, consentendo che ciò avvenga “con organizzazione, propria o di terzi, di mezzi e di attrezzature, garantendo i livelli di servizio previsti”. In definitiva, il concessionario può ben avvalersi di soggetti terzi nell’espletamento della sua attività e nello svolgimento delle funzioni affidate in concessione e tuttavia resta ferma la sua diretta responsabilità nei confronti dell’amministrazione.

Quanto al profilo per cui non vi sarebbe nella specie dimostrazione del danno effettivamente arrecato ad Aams, si osserva che, "così condividendosi anche sul punto quanto affermato dalla resistente amministrazione, che il danno derivato dal denunciato ed invero non contestato mancato rispetto dei livelli di servizio deve rinvenirsi nella compromissione che la detta omissione arreca alla possibilità per l’amministrazione di porre in essere e gestire un sistema di controllo efficace ed efficiente, la cui necessità ed imprescindibilità è di ogni evidenza avuto riguardo al settore di intervento di che trattasi. E ciò dipende, inevitabilmente, dalla completezza e correttezza dei controlli, così come un efficace sistema di controllo consente all’amministrazione di meglio poi regolamentare il gioco e le attività e funzioni allo stesso connesse. In pratica, si tratta di verificare se il funzionamento dei singoli apparecchi sia conforme alle prescrizioni impartite, nell’ottica della imprescindibile tutela del gioco lecito che è obiettivo primario della resistente amministrazione".

 

SANZIONI CONGRUE - Quanto alla questione relativa all’importo delle penali, il Tar ricorda che “ai sensi della lettera e) dell’allegato 3 – ter è prevista, per la inosservanza del relativo livello di servizio, “una penale, per ogni apparecchio videoterminale, fino a 100 (cento) euro…” e, ai sensi della lettera f), “una penale fino a 300 (trecento) euro per ogni apparecchio videoterminale…”. Nella specie, l’importo medio delle penali applicate nel periodo di riferimento, ai sensi della lettera e), è pari a 36 euro mentre l’importo medio delle penali applicate ai sensi della lettera f) è pari a 102 euro. In disparte il dato oggettivo per cui l’amministrazione ha irrogato penali, in entrambe le fattispecie considerate, largamente inferiori alla metà tra il minimo ed il massimo previsto nonché l’ovvio richiamo ai tratti di discrezionalità che caratterizzano in materia l’esercizio del potere amministrativo, deve il Collegio osservare che l’amministrazione non si è limitata ad acriticamente recepire i dati forniti da Sogei, pervenendo invece ad un determinato ammontare delle singole penali in ragione dell’applicazione di concorrenti e ragionevoli criteri, quali appunto il numero degli apparecchi Vlt interessati all’inosservanza sul numero totale degli apparecchi interrogati e la reiterazione dell’inadempimento, espressa dal numero di giorni consecutivi durante i quali si sono verificate le inosservanze”.

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