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Commissione Tributaria di Bologna: pagamento Preu su apparecchi non collegati in vigore dal 2007 non è retroattivo

15 gennaio 2014 - 09:35

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna (Sezione quindicesima) si è espressa in questi giorni sulla natura retroattiva dell'obbligo di pagamento del Preu per gli apparecchi non collegati alla rete telematica imposto dal D.L. 269/2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2007. La sentenza scaturisce dal ricorso in appello presentata da una società di gestione che impugnava l'avviso di accertamento notificato dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato di Bologna, concernente il Prelievo erariale unico relativo a otto apparecchi da gioco (comma 6 del Tulps) collocati in un esercizio commerciale e non collegati alla rete telematica, e pertanto privi del nulla osta di messa in esercizio, nell'anno 2006.

Scritto da Ac
Commissione Tributaria di Bologna: pagamento Preu su apparecchi non collegati in vigore dal 2007 non è retroattivo


La ricorrente svolgeva motivi di censura di rito e di merito, con varie  motivazioni: in primis, deducendo che non aveva ricevuto gli specifici avvertimenti previsti dallo Statuto del contribuente al momento dell'inizio della verifica fiscale, non avendo ricevuto l'avviso di contestazione.

 

Ma soprattutto, la ricorrente sosteneva che la controparte “aveva errato nel ritenere come vigente a carico della società l'obbligo di pagamento del Preu, in quanto tale obbligo era stato imposto per gli apparecchi non collegati alla rete telematica esclusivamente dall'art, 39 quater d.1. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, entrato in vigore il 1 gennaio 2007 laddove l'accertamento si riferiva all'anno 2006”.

La Commissione tributaria, esprimendosi sulla materia, ha accolto l'appello della contribuente e annullato l'atto di accertamento e quello di irrogazione delle sanzioni, ritenendo fondato proprio questo secondo motivo.

 

LA DECISIONE – Nelle motivazioni dei giudici, si legge come: “L'art. 39 comma 13 D.L. 30-9-2003 n. 269 (convertito con L. 24-1 1-2003 n. 326) dispone che 'agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6
TULPS collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5% delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale la Amministrazione autonoma del monopoli di stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'art. 38 comma 5 della legge n. 38812000. A decorrere dal 26-7-2004 il soggetto passivo di imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'art. 14 bis DPR n. 640 del 1972 ove in possesso di tale nulla osta ..( omissis)'.
In sostanza il Preu è versato allo Stato dal concessionario che gestisce la rete telematica il quale controlla gli apparecchi forniti di nulla osta di messa in esercizio e riceve dai gestori le somme da corrispondersi alllErario proporzionali alle giocate, pari al Preu per ogni singolo gestore, oltre al canone che costituisce il suo compenso.
In sintesi, coma afferma Aams, “il concessionario è 'percosso' dalla imposta, ma il soggetto 'inciso' è il proprietario degli apparecchi che li gestisce ed introita il denaro delle giocate. Il sistema delineato, tuttavia, nulla disponeva per il caso di apparecchi irregolari, quali quelli gestiti dalla società, privi di nulla osta e non collegati alla rete, pertanto estranei all'obbligo impositivo così come sopra delineato, per quanto soggetti alle comminatorie di legge (art. 110 RD 18-6-1 93 In. 773)”.

Ebbene, “Tale stato normativo perdurava fino a tutto il 2006 (anno dell'accertamento di cui si tratta) allorchè il legislatore con l'art. 1 comma 84 1. n. 296 del 2006, entrato in vigore il lo gennaio 2007, ha introdotto l'art. 39 quater al predetto DPR che impone il pagamento del Preu anche agli apparecchi  irregolari non collegati in rete che tuttavia consentano vincite in denaro o gioco d'azzardo”.

 

UNA “FALLA DEVASTANTE” - Ad avviso della Agenzia, aggiungono i giudici, “non può accettarsi le tesi che il legislatore abbia lasciato una così devastante 'falla' nell'ordinamento per un intero  triennio, consentendo ad un gestore di apparecchi da gioco di sottrarsi al pagamento del Preu semplicemente non munendosi di nulla osta e non collegando gli apparecchi in rete. Su tale considerazione, di carattere più
etico che giuridico si è fondato il primo giudice per concludere, in modo tuttavia apodittico, che appunto per non consentire ad una disciplina normativa 'arbitrariamente vantaggiosa' nei confronti del gestore irregolare, questa doveva interpretarsi nel senso della sussistenza dell'obbligo tributario nei confronti di costui anche prima dell'entrata in vigore del citato art. 39 quater. proprio la inserzione, a partire dal lo gennaio 2007, dell'obbligo tributario per i gestori 'irregolari' prova che questi non erano considerati nella normativa preesistente.

 

IL PRINCIPIO APPLICATO - In conclusione, la Commissione  osserva che “vige nel diritto tributario un principio indefettibile, simile a quello vigente nel diritto penale ('nullum crimen sine lege') per cui nessun tributo può essere imposto al contribuente senza una norma valida, chiara e precisa, che tale obbligo preveda, escludendo ogni valenza al ricorso alla analogia, ad interpretazioni estensive di dubbio fondamento od applicazione di oneri 'ad exemplum legis'. Ciò vale anche per supposti principi generali, anche di apprezzabile contenuto etico, che non possono mai assumere di per sè valore impositivo a carico del cittadino. Può rammentarsi a tale proposito che un noto principio di tale natura, di derivazione giurisprudenziale, relativo all'abuso del diritto, si è tradotto prima dell'intervento del legislatore non già nella imposizione di specifiche condotte, bensì unicamente nella ritenuta inopponibilità di determinati atti dei contribuenti, che pur rimanevano leciti, alla Amministrazione finanziaria”.

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