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Apparecchi di puro intrattenimento, semplificazione cercasi

09 gennaio 2015 - 08:51

Le corti di merito tornano a esprimersi sia sulla delicata questione della responsabilità del gestore/proprietario di apparecchi di intrattenimento comma 7/A che su quella delle caratteristiche degli apparecchi da intrattenimento Am6 ponendo un monito al legislatore. L’art.110 comma 9 lett. c del Tulps definisce ipotesi sanzionatorie riferibili sia al distributore, installatore (gestore) che all’esercente.

Scritto da Giuseppe Caruso (avvocato del Foro di Verona)
Apparecchi di puro intrattenimento, semplificazione cercasi

 

La disposizione punisce, infatti, ponendoli sullo stesso piano, sia il proprietario dell’apparecchio che l’utilizzatore. Con recenti pronunce la giurisprudenza, accogliendo la tesi del proprietario degli apparecchi oggetto di sanzione, ha stabilito che la responsabilità del gestore non può consistere in una responsabilità oggettiva, a fronte del comprovato e regolare affidamento in noleggio degli apparecchi da intrattenimento e ancora, che è necessario, da parte della Adm, offrire elementi circa la sussistenza della colpa e, quindi, l’effettiva conoscenza e consapevolezza da parte del proprietario del compimento di condotte illecite da parte dell’utilizzatore degli apparecchi noleggiati.

Con altra sentenza, la corte di merito si è pronunciata sulla delicata questione delle caratteristiche tecniche che determinano la sussumibilità degli apparecchi da intrattenimento all’interno della categoria Am6 piuttosto che comma 7. La pronuncia riguarda una fattispecie relativa ad apparecchi ritenuti, per caratteristiche tecniche, come appartenenti alla categoria Am6 e come tali non soggetti alla disciplina del comma 7 Tulps secondo quanto chiarito dalla circolare n. 2/Coa/Dg/2003/Mef con conseguente non applicabilità delle sanzioni ex art. 110 comma 9 lett. c), d). La parte ricorrente ha ritenuto infatti che gli apparecchi oggetto di sanzione – del tipo elettromeccanico, privi dei nulla osta Adm, attivabili anche con gettoni, che consentivano di vincere premi posti fuori dall'apparecchio e di tipologia e valore variabile - fossero sussumibili nella categoria dei ticket redemption ovvero tra i giochi elettromeccanici nei quali l’abilità fisica, mentale, strategica è determinante per il raggiungimento della vincita o per il conseguimento della perdita.

 

Ha ritenuto ancora che, in mancanza di una normativa applicabile ai ticket redemption essi potessero essere assimilati alle operazioni a premio autorizzate dal Mef. Tale tesi è stata contestata in giudizio da parte dell’Adm. Il giudice, sulla scorta di una consulenza tecnica di ufficio tesa a stabilire se, da un punto di vista tecnico, gli apparecchi presentassero le caratteristiche dei giochi Am6 ovvero di quelle del comma 7 lett. a, ha evidenziato come l’appartenenza alla categoria Am6 è ostacolata dalla circostanza che si utilizzano monete anziché gettoni e vengono erogati premi mentre dovrebbe essere consentito il mero prolungamento dell’intrattenimento.

Per il tribunale gli apparecchi non possono essere considerati Am6 per il motivo assorbente che vengono erogati premi anziché consentire il mero prolungamento dell’intrattenimento e ciò in violazione della circolare sopra richiamata. La pronuncia si conclude con una considerazione da parte del tribunale sulla complessità della normativa.

Nella sentenza è infatti dato leggere che “vertendo la condotta illecita sanzionata in un ambito in cui la normativa di settore non appare sempre di agevole esegesi (ed ancora che) la materia in parola è caratterizzata dalle medesime difficoltà interpretative”. Non vi è chi non scorga l’ennesimo monito rivolto al legislatore a procedere a una semplificazione e riordino della materia.

 

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