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Cds: 'Per aprire sala giochi serve segnalazione di inizio attività'

01 ottobre 2015 - 12:36

Per i giudici non basta solo l'autorizzazione della Questura a legittimare l'apertura di una sala giochi con slot e Vlt

Scritto da Redazione GiocoNews
Cds: 'Per  aprire sala giochi serve segnalazione di inizio attività'

 

"Appare del tutto ragionevole ritenere che la disciplina regionale anche prima della novella del 2015, nell’utilizzare i termini di 'collocazione' o di 'installazione lecita', non facesse riferimento soltanto all’ottenimento dell’autorizzazione del Questore, che come detto tutela l’interesse all’ordine pubblico, ma dovesse intendersi riferita a quelle attività che fossero dotate di entrambi i titoli per essere legittimamente avviate (non solo l’autorizzazione del Questore, ma anche la presentazione della Scia). Pertanto, poiché nella fattispecie quest’ultima è stata presentata in data 7 marzo 2014, non v’è dubbio che dovessero applicarsi i limiti del cosiddetto distanziometro".

 

Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, contro un esercente di una sala giochi nei confronti del Comune di Casalpusterlengo per la riforma di una sentenza del Tar Lombardia concernente il divieto di prosecuzione della attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento collegati alla rete telematica.

 

SFERE DIVERSE - Per i giudici, si tratta "di titoli che evidentemente sono preordinati al soddisfacimento di interessi diversi. Infatti, mentre l‘autorizzazione di polizia mira al contrasto dei fenomeni di criminalità legati al mondo delle scommesse, la Scia consente di verificare il rispetto di quegli altri interessi che devono essere tutelati nell’esercizio dell’attività commerciale in questione, tra i quali spicca quello della tutela del consumatore rispetto alla cd. ludopatia. Quest’ultimo rappresenta un 'motivo imperativo di interesse generale' che giustifica restrizioni all’attività in questione, senza che possa venire in dubbio un eventuale contrasto con la disciplina dell’Unione europea.
La differenza tra le tipologie di interessi tutelati dall’autorizzazione del Questore e dalla Scia è chiaramente desumibile anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte cost., n. 300/2011), che ha escluso che l’introduzione di una disciplina delle distanze in tale materia sia invasiva della competenza del legislatore nazionale in materia di ordine pubblico".

A TUTELA DEI PIU' DEBOLI - È evidente, quindi, "che la disciplina sulle distanze è tesa a regolamentare il fenomeno delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti. Si tratta, in definitiva, di disposizioni che non incidono direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni e, dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498)2, si legge nella sentenza. 
 

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