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Tassa 500 milioni: respinta richiesta incidentale, attesa per rinvio alla Consulta

22 ottobre 2015 - 11:20

Nella serie di pronunce depositate dalla seconda sezione del Tar laziale, respinta la richiesta incidentale e nessuna pronuncia sul rinvio alla Consulta

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Tassa 500 milioni: respinta richiesta incidentale, attesa per rinvio alla Consulta

 

Roma - Tra le undici pronunce depositate dai giudici della Seconda sezione del Tar Lazio relativamente ai ricorsi contro la tassa sui 500 milioni inflitta agli operatori di slot e vlt, c'è anche quella che si esprime, respingendola, sulla richiesta di "annullamento, disapplicazione e declaratoria di illegittimità costituzionale ed europea, previa remissione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia" del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Nella pronuncia del Tar laziale si tiene conto del fatto che lo stesso tribunale - con ordinanza n.1464 del 2 aprile 2015 - aveva già respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente evidenziando in motivazione “che - nel contemperamento degli opposti interessi - le esigenze cautelari addotte dalla società ricorrente non giustificano la concessione della richiesta misura cautelare". Questo perché "l’importo del versamento da effettuare, da parte dell’intera filiera del gioco legale, alla data del 30 aprile 2015" ammontava a 200 milioni di euro e non appariva "compiutamente dimostrato" che, ottemperando tutti i soggetti della filiera a quanto disposto dall’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 e dal provvedimento impugnato, "sussista un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione del merito del ricorso”.
Inoltre, considerato che la domanda cautelare può essere riproposta solo “se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare” 3, in tale caso, “l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza”, e "non essendo stato dimostrato che la riduzione dei compensi avrebbe un’incidenza sull'equilibrio economico complessivo tale da mettere a rischio la sua stessa operatività della ricorrente nelle more della definizione del presente giudizio", il tribunale ha rigettato la proposta istanza cautelare.

 

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