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Cassazione: 'Legittimo assolvere rapinatore malato di gioco patologico'

17 novembre 2015 - 09:00

L'uomo a causa dei farmaci assunti per curare il morbo di Parkinson aveva sviluppato un impulso irrefrenabile e patologico al gioco

Scritto da Redazione GiocoNews
Cassazione: 'Legittimo assolvere rapinatore malato di gioco patologico'

 


La Corte di Cassazione ha annullato e rinviato ad altra sezione per nuovo giudizio la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano dava ragione al giudice dell'udienza preliminare del tribunale della medesima città con cui era stato ritenuto colpevole dei delitti di rapina aggravata un uomo in cura per il morbo di Parkinson, che "a causa delle cure farmacologiche cui era sottoposto aveva sviluppato un impulso irrefrenabile e patologico al gioco di azzardo".


La difesa, si legge nella sentenza, "in punto di fatto ha premesso che il F., affetto dal morbo di Parkinson dal 1999, a causa delle cure farmacologiche cui era sottoposto aveva sviluppato un impulso irrefrenabile e patologico al gioco di azzardo. Non avendo la disponibilità di denaro, si era determinato a compiere la rapina per cui è processo per procurarsi dei denaro per giocare. La suddetta patologia era stata asseverata dalle Asl che lo aveva in cura. La Corte, pur riconoscendo la malattia da cui era affetto l'imputato, aveva respinto la richiesta di applicazione degli artt. 88 o 89 del cod. pen. adducendo la seguente testuale motivazione: 'La Corte rileva che, se pure i farmaci assunti dall'appellante, potessero aver aumentato l'impulso al gioco d'azzardo, sicuramente non potevano aver influito sulla sua determinazione a procurarsi il denaro per ripianare i debiti del gioco, perché non era dovuta ad un impulso
compulsivo la pianificazione di procurarsi il denaro che gli serviva, attraverso la commissione di una rapina.

Ma proprio per questo motivo F. era uscito di casa, armato di un coltello di grandi dimensioni, che aveva usato per minacciare il farmacista, dopo aver valutato, nell'arco di diverse ore, che per lui tale azione era maggiormente praticabile, rispetto all'aggressione e alla minaccia rivolta a qualche persona per la strada alla quale sottrarre la borsa, scegliendo quindi il modo di agire; nessuna azione di impulso era stata da lui compiuta".

La Corte, si legge ancora nella sentenza, "ha altresì ritenuto che, 'In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento dei vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto
novero delle malattie mentali, purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità".
 
Nel nuovo giudizio, concludono i giudici, " la Corte dovrà stabilire: a) se la conclamata patologia da gioco di azzardo da cui il F. era affetto, fosse di natura tale da poter rientrare o meno nel concetto di infermità; b) in caso di risposta affermativa, se: 1) la specifica condotta criminosa, fosse stata causalmente determinata da quella specifica infermità; 2) se l'impulso a commettere la rapina fosse di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze".
 
 

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