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Tassa 500 milioni, Tar Lazio ribadisce il rinvio alla Consulta: 'Lesa libertà di impresa'

16 dicembre 2015 - 11:01

Per i giudici del Tar Lazio la tassa da 500 milioni prevista dalla Stabilità 2015 viola i principi di ragionevolezza, uguaglianza e libertà di iniziativa economica

Scritto da Fm
Tassa 500 milioni, Tar Lazio ribadisce il rinvio alla Consulta: 'Lesa libertà di impresa'

Il Tar del Lazio torna sulla tassa da 500 milioni per la filiera degli apparecchi ribadendo il rinvio alla Corte Costituzionale. Dopo la precedente pronuncia con cui sollevava i dubbi di legittimità e la successiva udienza del Consiglio di Stato, con una nuova ordinanza pubblicata oggi dal Tribunale capitolino si torna a mettere in discussione la misura imposta dalla Legge di Stabilità per il 2015. 

"La previsione normativa, in sostanza, sembra avere violato i canoni di ragionevolezza e parità di trattamento presumendo, in maniera illogica, che ciascun apparecchio da intrattenimento abbia la stessa potenzialità di reddito laddove quest’ultima dipende da una molteplicità di fattori (quali, in primo luogo, la differenza tra Awp e Vlt e, poi, ad esempio, il comune, il quartiere, la strada in cui l’apparecchio è situato nonché la sua ubicazione all’interno del locale) che rendono implausibile il criterio scelto dal legislatore".

 

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lazio, con una serie di ordinanze ha disposto la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale circa i ricorsi presentati da alcuni concessionari slot e Vlt contro la cosiddetta 'tassa da 500 milioni' prevista dalla legge di stabilità 2015.
 

ILLOGICO UTILIZZO DI DATI STATICI -"Premessa, infatti, la contraddittorietà intrinseca della disposizione che afferma di attuare una norma e poi in concreto se ne discosta, appare illogico il riferimento ad un dato statico (sia pure soggetto ad aggiornamento), cioè il numero di apparecchi riferibile a ciascun concessionario ad una certa data, anziché ad un dato dinamico, il volume di raccolta delle giocate, in quanto la capacità di reddito di ogni singolo concessionario e della relativa filiera è misurata in maniera molto più propria dall’entità complessiva degli importi incassati che dal numero degli apparecchi riferibile a ciascun soggetto. Il criterio individuato, in altri termini, postula che ogni apparecchio effettui uno stesso volume di giocate, il che appare del tutto implausibile", affermano i giudici.
 
VIOLATO IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - Analogamente, si legge nell'ordinanza "il criterio individuato dalla norma sembra violare il principio di uguaglianza in quanto, essendo il riferimento al numero di apparecchi riferibile a ciascun concessionario non compitamente indicativo dei margini di reddito conseguiti dallo stesso, la ripartizione della riduzione dei compensi potrebbe andare a beneficio degli operatori i cui apparecchi registrano mediamente un maggior volume di giocate ed a detrimento degli operatori i cui apparecchi, invece, registrano mediamente un minor volume di giocate. La previsione normativa, in sostanza, sembra avere violato i canoni di ragionevolezza e parità di trattamento presumendo, in maniera illogica, che ciascun apparecchio da intrattenimento abbia la stessa potenzialità di reddito laddove quest’ultima dipende da una molteplicità di fattori (quali, in primo luogo, la differenza tra Awp e Vlt e, poi, ad esempio, il comune, il quartiere, la strada in cui l’apparecchio è situato nonché la sua ubicazione all’interno del locale) che rendono implausibile il criterio scelto dal legislatore. La violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, peraltro, è individuabile anche con riferimento al fatto che, mentre la legge delega n. 23 del 2014, ha previsto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici e, quindi, del loro intero sistema, la norma in contestazione incide solo sui giochi praticati mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TU n. 773 del 1931 e, per l’effetto, è destinata solo ad un segmento, sia pure di enorme rilievo, al suo interno. Va da sé che la descritta irragionevole ripartizione del versamento imposto tra i concessionari potrebbe produrre un’alterazione del libero gioco della concorrenza tra gli stessi, favorendo quelli che, in presenza di una redditività superiore per singolo apparecchio, si trovano a versare, in proporzione al volume di giocate raccolte, un importo minore, per cui possono destinare maggiori risorse agli investimenti e, in senso più lato, favorendo gli operatori del settore dei giochi pubblici diversi da quelli in discorso".

LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - La questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 non appare manifestamente infondata anche con riferimento alla violazione dell’art. 41 Cost. che sancisce il principio di libertà dell’iniziativa economica privata. "Il Collegio rileva infatti che, qualora si tratti di soggetti privati che, nell’intraprendere attività d’impresa, sostengono consistenti investimenti, la legittima aspettativa ad una certa stabilità nel tempo del rapporto concessorio gode di una particolare tutela costituzionale, riconducibile non solo all’art. 3 Cost., ma anche all’art. 41 Cost. In particolare, il legittimo affidamento dell’imprenditore implica l’aspettativa che le sopravvenienze normative non finiscano per vanificare l’iniziativa economica intrapresa e gli investimenti sostenuti, atteso che, se l’imprenditore evidentemente deve assumere su di sé i rischi d’impresa derivanti da mutamenti della situazione di fatto, non può dirsi allo stesso modo per le sopravvenienze normative che incidono sulle condizioni economiche stabilite nella convenzione accessiva al rapporto concessorio. Nel caso di specie, se, da un lato, il versamento imposto non appare prima facie violativo del richiamato “principio di proporzionalità” scolpito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 2015, dall’altro, la determinazione in misura fissa e non variabile del contributo imposto, in quanto destinato ad operare a tempo indeterminato, potrebbe potenzialmente produrre un peso insostenibile per gli operatori della filiera ove i margini di redditività della stessa dovessero consistentemente ridursi. In altri termini, se con riferimento ai dati del conto economico 2014, il versamento imposto alla ricorrente, pur costituendo un significativo 'taglio' alla sua capacità di reddito, non appare tale da violare il “principio di proporzionalità” in un’ottica di bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, non è possibile escludere che, ove i volumi delle giocate raccolte dovessero drasticamente contrarsi, la determinazione del versamento in misura fissa e non variabile, come funzione del volume delle giocate, potrebbe determinare un reale stravolgimento delle condizioni economiche pattuite in convenzione con conseguente eccessiva gravosità degli obblighi imposti per i concessionari ed i relativi operatori di filiera".
 
LESA LIBERTA' D'IMPRESA - Parimenti "irragionevole e lesiva della libertà di iniziativa economica dell’impresa si rivelano poi le previsioni, contenute nelle lett. a) e c) del secondo comma dell’art. 1, comma 649 della legge di stabilità per il 2015, secondo cui 'ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l’intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate' e 'i concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati'. Tali disposizioni appaiono idonee a riflettersi sulla libertà contrattuale di tutti gli operatori della filiera. In particolare, per quanto riguarda i concessionari, il meccanismo imposto dal legislatore, di inversione del flusso dei pagamenti attraverso cui si è sino ad ora proceduto alla remunerazione del settore (oggetto di specifiche pattuizioni contrattuali), aumenta il rischio cui sono esposti i concessionari del mancato adempimento delle obbligazioni gravanti sugli altri operatori della filiera, senza che tale mancato adempimento faccia comunque venire meno l’obbligo dei concessionari medesimi di versare allo Stato, nei termini indicati, l’importo, concernente l’intera filiera, quantificato nell’impugnato decreto direttoriale del 15 gennaio 2015. La profonda modifica dell’assetto della concessione, non risulta invero controbilanciata dall’ obbligo di rinegoziazione dei contratti imposto, a cascata, nei rapporti con gli operatori interni alla filiera, sia in quanto la concreta modifica di tali rapporti è rimessa (né potrebbe essere diversamente) alla libera volontà delle parti, sia perché i concessionari non sono stati dotati di strumenti diversi dagli ordinari rimedi contrattuali per conseguire l’adempimento delle obbligazioni dei gestori, così come, almeno in parte, direttamente e innovativamente conformate dallo stesso legislatore. Ciò senza dire che, sebbene non rilevi nella fattispecie in esame, anche la stessa imposizione autoritativa della rinegoziazione, riguardata dal lato dei gestori, si appalesa lesiva della loro libertà di iniziativa economica nonché dell’affidamento nella percezione del compenso quale in precedenza negoziato".
 

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