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Tar Lombardia: 'Rivendita revocata se si installano apparecchi illegali'

18 marzo 2016 - 10:47

I giudici del Tar Lombardia respingono ricorso del titolare di una rivendita che aveva installato apparecchi non conformi, non collegati e privi di autorizzazione.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Rivendita revocata se si installano apparecchi illegali'

 


Al rivenditore di generi di monopolio è vietato porre in essere, anche all’esterno dei locali della rivendita, attività illecita in materia di giochi, tali da integrare un’ipotesi di violazione amministrativa. Con questa motivazione il Tar Lombardia ha respinto il ricorso del titolare di una rivendita contro il provvedimento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto con effetto immediato la revoca della gestione dell'esercizio "per violazione della disciplina in materia di giochi pubblici, derivante dall’avere posto in esercizio apparecchi non conformi alle regole tecniche, non collegati alla rete telematica ed altresì privi dei prescritti titoli autorizzatori, che sottraggono gli apparecchi stessi agli obblighi tributari, con elusione del controllo sulla liceità del gioco".


L’articolo 16 del capitolato d’oneri, compreso nel contratto di concessione della rivendita, stipulato tra l’amministrazione e il titolare della rivendita, si legge nella sentenza, "prevede la revoca del titolo concessorio di gestione della rivendita anche a seguito di una sola violazione della normativa in materia di giochi pubblici, che comporti l’irrogazione di una sanzione penale o amministrativa; nel caso concreto la violazione commessa dal ricorrente è di particolare gravità, attiene proprio alla materia dei giochi pubblici ed ha comportato l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (di 15mila euro)".

 

A nulla è valsa la difesa del ricorrente, che ha sostenuto che "la revoca è stata disposta a fronte di una sola trasgressione delle norme relative alla gestione della rivendita". Secondo i giudici "la circostanza che la disciplina legislativa di riferimento preveda talune ipotesi di revoca, senza altre precisazioni in ordine alla loro esclusività, non vale ad escludere la possibilità per l’amministrazione di introdurre ulteriori ipotesi di revoca in sede di disciplina convenzionale del rapporto derivante dall’atto di assegnazione della rivendita, atteso che si tratta, da un lato, di previsioni rispetto alle quali il gestore ha manifestato il proprio consenso mediante la sottoscrizione del contratto e del capitolato d’oneri ad esso allegato, dall’altro, di situazioni comunque correlate alla tutela di interessi generali, quali la liceità del gioco e la realizzazione del prelievo fiscale; non solo, la disciplina convenzionale prevede un potere discrezionale dell’amministrazione che nel caso di specie è stato esercitato sulla base di una adeguata motivazione correlata alla gravità della violazione commessa".
 

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