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Tar Sicilia: 'No licenza sala giochi se si hanno precedenti penali'

21 marzo 2016 - 12:54

I giudici del Tar Sicilia rigettano ricorso per mancata licenza pubblica sicurezza per apertura sala giochi a soggetto con precedenti penali.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'No licenza sala giochi se si hanno precedenti penali'

 

La presenza di precedenti penali a carico proprio o dei propri familiari bastano a motivare il diniego di autorizzazione per l'apertura di una sala giochi. Questa la motivazione con cui il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso di un esercente contro il provvedimento con cui il Questore della provincia di Palermo ha respinto la sua istanza volta ad ottenere la licenza di pubblica sicurezza per gestire una sala da giochi a Lercara Friddi (Palermo).

 

Nel caso in esame, ribadiscono i giudici, il diniego si basa sulla valutazione dei seguenti elementi: "a carico del richiedente, una segnalazione per lesioni personali; nonché, la circostanza di essere stato controllato con due soggetti, ai quali venivano rinvenute sostanze stupefacenti; i pregiudizi penali nei confronti dei familiari e, in particolare, quelli a carico del padre del predetto, condannato per vari reati (lesioni personali, ricettazione, tentata estorsione) e, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, detenuto per omicidio con l’aggravante di agevolare associazioni mafiose. Nel provvedimento si fa anche riferimento al deferimento all’Autorità Giudiziaria della madre del ricorrente per violenza privata aggravata".

 

Ora, si legge nella sentenza, "sebbene sia stato documentato che, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, il padre del ricorrente è stato assolto per tale ultimo reato dalla Corte d’Appello di Palermo (per non aver commesso il fatto), si ritiene che tale fatto nuovo non muti sostanzialmente il quadro indiziario su esposto, non solo in quanto la legittimità di un atto va vagliata tenendo conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, ma anche in quanto la valutazione prognostica effettuata dall’Autorità di P.S. si muove su un piano diverso da quello squisitamente penale, di anticipata tutela amministrativa dell’ordine pubblico, in un ambito, peraltro, delicato quale quello del settore delle sale da gioco. Deve anche osservarsi che il quadro indiziario posto alla base del diniego non è stato efficacemente contestato dal ricorrente, il quale ha adottato un approccio astratto, limitandosi genericamente a censurare la valutazione discrezionale, senza indicare il minimo elemento sintomatico del denunciato eccesso di potere; e limitandosi, con particolare riguardo all’aggravante di agevolare le associazioni mafiose, indicata con riferimento alla condanna a carico del padre, a contrastare solo labialmente tale significativo dato riportato nel provvedimento impugnato.
Né rileva a favore del ricorrente la circostanza che il predetto e il padre non sono conviventi, non solo per le ridotte dimensioni del Comune di residenza, ma anche in quanto lo strettissimo legame parentale rileva di per sé, senza che lo stesso legame, e la frequentazione che di norma ne consegue, risulti in alcun modo sconfessato. Va, infine, considerato che tutte le affermazioni, contenute nel ricorso, sulle spese sostenute per la locazione dell’immobile, per la ristrutturazione e per l’acquisto degli apparecchi elettronici, restano sul piano delle mere asserzioni prive di riscontro documentale, atteso che né al momento della proposizione del gravame, né successivamente, è stato prodotto alcun atto a comprova di quanto solo labialmente sostenuto".

 

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