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Cds: 'No revoca Scia se interdittiva antimafia non comunicata'

01 aprile 2016 - 15:56

Consiglio di Stato accoglie ricorso del titolare di una sala giochi contro revoca Scia per interdittiva antimafia disposta ma non comunicata.

Scritto da Redazione
Cds: 'No revoca Scia se interdittiva antimafia non comunicata'

"Ferma la illegittimità, per violazione dell’art. 67, comma 1, di una comunicazione antimafia emessa dal Prefetto in seguito ad una misura di prevenzione non definitiva nel senso appena chiarito e dei consequenziali provvedimenti adottati dalle amministrazioni, l’autorità amministrativa deve sospendere il procedimento relativo alla segnalazione di inizio attività per l’apertura della sala giochi fino a quando il giudice della prevenzione non provveda alla comunicazione dell’esistenza del procedimento menzionato (e della relativa sentenza)".

Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del titolare di una sala giochi per la riforma di una sentenza del Tar Campania che dichiarava l’invalidità della segnalazione certificata di inizio attività per l’apertura di una sala giochi all’interno di un’area di servizio, sulla base di una comunicazione antimafia, inviata dalla Prefettura di Caserta per l’esistenza di due misure di prevenzione disposte dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico dell'amministratore della società.


In pendenza del procedimento di prevenzione, ricordano i giudici, "l’art. 67, comma 6, stabilisce espressamente che il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni non può essere consentito alle persone nei confronti delle quali sia in corso detto procedimento senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente (quello della prevenzione), il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previste in via eccezionale dall’art. 67, comma 3, sopra richiamato. I relativi procedimenti amministrativi, chiarisce la disposizione, restano sospesi fino a quando il giudice della prevenzione non provveda e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica comunicazione ha proceduto alla comunicazione".
La legislazione antimafia "ha inteso attribuire solo alla competente autorità giudiziaria l’eccezionale potere di inibire provvisoriamente, nelle more del procedimento di prevenzione, il rilascio di atti favorevoli all’interessato, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 67, comma 3, del d. lgs. 59/2011, salvo l’obbligo dell’Amministrazione di sospendere i procedimenti fino alla decisione del giudice o, comunque, per un periodo non superiore a 20 giorni dalla comunicazione sopra ricordata", conclude la sentenza.
 

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