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Tar Marche sospende licenza alimenti e bevande a locale con slot e videogiochi

15 aprile 2016 - 10:35

Tar Marche respinge ricorso di un circolo ricreativo contro sospensione licenza alimenti e bevande, era registrato come 'locale di spettacolo' ma ospitava slot e videogiochi.

Scritto da Fm
Tar Marche sospende licenza alimenti e bevande a locale con slot e videogiochi

 

"La precisa richiesta con parere negativo non può essere superata da una semplice comunicazione dove si chiede se il parere sia dovuto per un circolo privato ove non si volgono spettacoli e intrattenimento (circostanza autodichiarata dalla ricorrente), che peraltro sembra non coerente con le caratteristiche del circolo (presenza di biliardi, videogiochi e slot machine)".

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Marche ha respinto i ricorsi del titolare di un circolo sportivo ricreativo Acli contro il Comune di Ascoli Piceno per l'ordinanza di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per il mancato rinnovo della relativa autorizzazione e per il diniego dello Sportello unico Attività produttive dell'accertamento di conformità per mancanza del certificato di prevenzione incendi rilasciato da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.


Le ordinanze del Comune sono tutte motivate dalla violazione di norme urbanistiche ed edilizie sia nell’immobile sia dell’attività.

 
In vari periodi sono stati effettuati dalle Autorità dei sopralluoghi, "ove si riscontrava che le trasformazioni edilizie eseguite per il cambiamento di destinazione d’uso da magazzino a circolo ricreativo (bar, sale da biliardo, sala slot, sala tv e sale giochi) erano prive di titolo edilizio", si legge nella sentenza.
 

Ricordano i giudici che "parte ricorrente omette però che è stato comunicato al circolo ricreativo Acli, a seguito della relativa richiesta, 'parere negativo sulla domanda di valutazione del progetto per locali di spettacolo con capienza superiore a 100 persone', non essendo idoneo il sistema di vie di esodo dell’attività. Il parere dei vigili del fuoco è quindi stato richiesto e respinto, dichiarando la presenza di un 'locale per spettacolo' con capienza superiore a 100 persone, rientrante quindi nei locali sottoposti alla disciplina del DPR 151/2011. Inoltre si contestano, in maniera del tutto generica, la violazione dell’art. 81 REC, parlando dell’idoneità degli scarichi, in contrasto con le precise valutazioni contenuti nell’ispezione ASUR di inidoneità dell’impianto di areazione, in violazione dell’art, 81 c, 4 REC, effettuata in data 28.4.2014. Ancora, si afferma in maniera apodittica che il locale ora sarebbe regolare in quanto dotato di canna fumaria (circostanza non provata in atti e che comunque dovrebbe essere documentata e oggetto di controllo da parte dell’Asur)".

 

L’associazione ricorrente potrà comunque richiedere una nuova autorizzazione amministrativa rendendo idonei i locali dal punto di vista edilizio, igienico, sanitario e della sicurezza".

 

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