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Cassazione ribadisce: 'Gap non giustifica commissione di reati'

03 maggio 2016 - 14:02

Con una nuova sentenza la Corte di Cassazione ribadisce che il Gap non si può equiparare alla tossicodipendenza per motivare la commissione di reati.

Scritto da Fm
Cassazione ribadisce: 'Gap non giustifica commissione di reati'

 


"Anche se l'art. 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012 n. 263, ha introdotto un programma di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (Gap), pur potendo avere in comune con la tossicodipendenza la dipendenza dal gioco d'azzardo, non diversamente peraltro da altre situazioni che creano dipendenza come il tabagismo, l'alcolismo e la cleptomania, la ludopatia affonda le proprie radici in aspetti della psiche del soggetto e non presenta, al momento attuale, quegli aspetti di danno, che l'esperienza ha dimostrato essere alla base dei comportamenti devianti cui, nell'ambito della discrezionalità legislativa, la modifica normativa sopra indicata ha inteso porre un rimedio. In definitiva, l'estensione dei livelli di assistenza alle persone affette da ludopatia non ne ha comportato l'assimilazione alla tossicodipendenza, né consente, per la differenza che si riscontra tra le situazioni di base, il ricorso all'analogia".

 

Con questa motivazione, la Corte di Cassazione ribadisce che il Gap non si può equiparare alla tossicodipendenza per giustificare la commissione di reati, come già fatto poche settimane fa in occasione del ricorso presentato da un uomo contro una sentenza emessa dal Tribunale di Como

In questo caso, il ricorrente ha presentato istanza contro il tribunale di Napoli per aver rigettato la sua istanza di riconoscimento diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, in relazione a sette sentenze oggetto del provvedimento di determinazione di pene
concorrenti.
A differenza del ricorso precedente, però, in questa occasione i giudici della Cassazione sottolineano che va ravvisata "l'unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, la cui prova è a carico del richiedente, i quali, sulla base degli indici esteriori alla condotta posta in essere (quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati), si presentano come realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab
initio nella mente del soggetto, intesa nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso. Il giudice a quo pur avendo ritenuto significativo l'elemento cronologico, ha respinto l'istanza sul mero dato del tempo intercorso tra la prima e l'ultima violazione, omettendo di valutare se il vincolo poteva essere riconosciuto anche solo per gruppi di reati, secondo la espressa richiesta del condannato che aveva evidenziato che per i reati indicati al punto sub 3 del 'fatto' potevano rinvenirsi gli indici del dato cronologico e dell'omogeneità del bene giuridico offeso. E' necessario quindi che il giudice dell'esecuzione esamini nuovamente l'istanza di Bruno e formuli il motivato giudizio applicando il principio che il vincolo può essere riconosciuto anche in relazione a singole sentenze o gruppi di sentenze. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza in esame va cassata con rinvio al tribunale di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame che tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti".
 

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