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Cassazione: 'Apparecchi gioco non autorizzati, non c'è reato senza lucro'

17 giugno 2016 - 11:47

Corte di Cassazione ribadisce che il reato di gioco d'azzardo è provato solo se vengono installati apparecchi non autorizzati con fine di lucro.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Apparecchi gioco non autorizzati, non c'è reato senza lucro'

"Non è stato dimostrato che attraverso gli apparecchi in uso nel locale gestito dalla ricorrente venissero svolti giochi d'azzardo in cui fosse prevalente il fine di lucro rispetto a quello ludico".

Per questa ragione la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso contro la Corte d'appello di Lecce presentato dalla  titolare di un circolo privato contro la pena di tre mesi di arresto e 400 euro di multa dopo il ritrovamento nel locale di dieci postazioni che riproducevano il gioco del poker e le sue regole fondamentali e mediante le quali era possibile effettuare giocate di poker on line, in assenza della necessaria autorizzazione della Amministrazione dei Monopoli di Stato.

La Corte territoriale, nel disattendere l'impugnazione della ricorrente, ha ritenuto provato il fine di lucro del gioco organizzato nei locale gestito dall'appellante, sulla base di quanto constatato dagli agenti di polizia giudiziaria al momento del loro accesso nel locale, escludendo l'irrilevanza penale del fatto a

seguito della modifica dell'art. 110 Tulps, rientrando i fatti contestati nella previsione dell'art. 718 cod. pen.


Dal canto suo, la Corte di Cassazione ricorda di aver "già affermato che l'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo richiede non solo la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell'effettivo svolgimento di un gioco e, dall'altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia 'potenzialmente' utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo, in quanto la fattispecie di cui
all'art. 718 cod. pen. è integrata allorquando siano accertati la effettiva 'tenuta' di un gioco d'azzardo e l'effettivo utilizzo degli apparecchi automatici per fini di lucro (Sez.-3,• n. 21639 del 06/05/2010, Acquarulo, Rv. 247643; conf. Sez. 3, n. - • 998 del 19/2/2008, Balducci, Rv. 239073, nella quale è stato precisato che il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico
riproduce un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura; Sez. 3, n. 41621 del 23.11.2006)".
I giudici della Cassazione quindi hanno annullato la sentenza della Corte d'appello di Lecce senza rinvio per essere il reato contestato estinto per compiuta prescrizione.
 

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