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Vlt, Tar Lazio: 'Autorizzazione Provincia Bolzano in contrasto con norme su Gap'

07 luglio 2016 - 11:59

Tar Lazio accoglie il ricorso del Comune di Bressanone contro Provincia di Bolzano per concessione  licenza a sala Vlt in contrasto con norme sul Gap.

Scritto da Fm
Vlt, Tar Lazio: 'Autorizzazione Provincia Bolzano in contrasto con norme su Gap'

 

 

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Bressanone (Bz) contro la Provincia di Bolzano per aver concesso ad un esercente l'autorizzazione di polizia in materia di esercizi pubblici necessaria per la raccolta di giocate tramite Vlt con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria, nell'esercizio definito 'sala dedicata', sebbene in violazione della legge provinciale sul Gap.

 

"Il civico presso cui è sito il punto di raccolta di gioco d'azzardo in questione si trova nel raggio di 300 metri da diversi luoghi considerati sensibili (3 scuole materne, 2 scuole elementari, 1 biblioteca pubblica, 2 strutture socio — assistenziali, 1 zona sportiva, 4 parchi giochi)", si legge nella sentenza. "In tale fascia di rispetto vige, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della L.P. 13.5.1992, n. 13 (Norme in materia di pubblico spettacolo) ed ai sensi della delibera della Giunta Provinciale 12.3.2012, n. 341, come modificata con delibera n. 1570 del 29.12.2012 (doc. n. 3, 4), il divieto di rilasciare autorizzazioni per l'esercizio di sale giochi e di attrazione, nonché, ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis della L.P. 14.12.1988, n. 58, il divieto di mettere a disposizione giochi leciti".

 

Successivamente, dopo che il Tar Lazio aveva disposto "l'annullamento dell'autorizzazione impugnata, poiché emessa in violazione delle norme di tutela della legge provinciale sul Gap, essendo pubblico esercizio di cui all'autorizzazione predetta sito nel raggio di 300 metri dai predetti luoghi sensibili", la Provincia Autonoma di Bolzano chiedeva dell'autorizzazione annullata la restituzione della medesima, e con successiva nota indirizzata all'intestatario dell'autorizzazione annullata precisava "che anche in caso di restituzione del provvedimento annullato, rimaneva titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di un punto di raccolta di gioco con apparecchi Vlt rilasciata nel 2011 e poteva proseguire l'attività di 'sala dedicata' sita a Bressanone fino alla sua definitiva scadenza in data 31.12.2016, come stabilito a riguardo dalla disposizione transitoria all'ultima frase dell'articolo 5bis della l.p. n. 13/92".

Ma in questa nuova sentenza il tribunale amministrativo laziale ricorda che "in caso di trapasso di azienda, si ha l'emissione di una nuova licenza e non la nuova intestazione della precedente, che pertanto perde efficacia. Incorre, pertanto, in errore la Provincia nel ritenere che, a seguito dell'annullamento giurisdizionale dell'unica licenza per la raccolta di gioco attiva presso l'esercizio, del 2013, sostitutiva della precedente del .2012, a sua volta  sostitutiva di quella del 2011, riacquisti vigenza quest'ultima licenza, in quanto, per i motivi esposti, è estraneo all'istituto delle autorizzazioni di polizia il concetto di voltura del provvedimento amministrativo originario".
 
Inoltre "nel richiedere la restituzione della licenza annullata, la Provincia ha creato i presupposti per la chiusura dell'esercizio di raccolta di gioco, salvo poi disporne la 'riapertura' con il 'recupero' della non vigente licenza nel 2011, in modo tale da rendere incomprensibile la sua effettiva volontà. Ai sensi dell'articolo 20 del DPR n. 670/1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige): 'I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto'. Tale competenza non è esercitabile da altro soggetto che non sia il Presidente della Provincia di Bolzano, tranne che si tratti del Sindaco delegato competente per territorio. La direttrice dell'Ufficio vigilanza non aveva quindi la competenza di disporre la "reviviscenza" della licenza di data 3.8.2011, dovendola semmai disporre il Presidente della Provincia di Bolzano. L'atto dovrà quindi essere annullato per violazione di legge anche in relazione a tale vizio".
"Conseguentemente, va accolta la tesi di parte ricorrente secondo la quale mediante la nota del 19.3.2015, la Provincia Autonoma di Bolzano ha eluso il giudicato di annullamento formatosi in ordine alla licenza del 2011, peraltro, in contrasto con le esigenze di tutela prese in considerazione dalla normativa provinciale n. 13/1992. Al riguardo, è stato già affermato da questa Sezione I Ter (cfr. sentenza n. 3122/2014) che l'articolo 5-bis della citata legge provinciale non reca una norma transitoria (contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente). Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, nei sensi sopra indicati, e debba essere accolto, con conseguente declaratoria di nullità, ai sensi dell'articolo 21-septies, L n. 241/1990 e dell'articolo 114 c.p.a., della nota datata 19.3.2015 della Provincia Autonoma di Bolzano, per violazione ed elusione del giudicato di cui alla sentenza del 31/12/2014 del 27.2.2014 del TAR del Lazio", conclude la sentenza.
 

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