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Apparecchi da gioco scollegati, Cassazione conferma condanne per i titolari

30 settembre 2016 - 11:55

La Corte di Cassazione conferma le condanne per un padre e una figlia titolari di una sala da gioco, per apparecchi scollegati dalla rete dei Monopoli.

Scritto da Fm
Apparecchi da gioco scollegati, Cassazione conferma condanne per i titolari

 


Se il titolare di un'attività di gioco è assente durante un controllo delle forze dell'ordine che evidenzia irregolarità è comunque responsabile. Lo evidenzia la Corte di Cassazione in una sentenza che conferma la condanna di due esercenti - padre e figlia - alla reclusione e ad una multa disposta dalla Corte di appello di Palermo per concorso in truffa aggravata per aver installato apparecchi da gioco non collegati ai Monopoli di Stato ed aver esercitato la raccolta illegale di scommesse.

 

Per i giudici è da cassare la tesi dell'estraneità della ricorrente alle attività di scommesse nella sala giochi fondandola "su un elemento non decisivo costituito dalla sua assenza al momento del controllo della Guardia di finanza, in assenza di qualsiasi altro elementi rivelatore di una obiettiva estraneità e a fronte di un reato che risulta essere stato commesso proprio con la violazione degli obblighi imposti a colui
che ne garantisce, nella sua qualità di titolare, la corretta ottemperanza nei confronti dell'autorità amministrativa. Peraltro, va anche evidenziato che la Corte territoriale, ai fini della ritenuta compartecipazione, risulta avere valorizzato altri elementi, quali il numero delle slot machines trovate non collegate ed il rilevante lasso di tempo di operatività irregolare delle stesse, che concorrono logicamente ad escludere che il reato possa essere stato commesso dal padre all'insaputa della figlia".

 

Riguardo all'elemento soggettivo, si legge ancora nella sentenza "va ribadito che, in tema di concorso di
persone nel reato, il concorrente può rispondere anche a titolo di dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte dell'altro concorrente, coinvolto, a vario titolo, nella gestione del punto vendita. Nel caso in esame, si è fatto riferimento all'esito del controllo effettuato sulla scheda madre su due delle tre macchine rinvenute dalla Guardia di finanza nel corso dell'intervento a sorpresa presso la sala giochi e che le stesse erano state utilizzate per i 'video-giochi', ma che tale utilizzo era avvenuto senza alcun collegamento con i Monopoli di Stato. Si è poi osservato come per le stesse non fosse stato mai chiesto il nulla osta all'Amministrazione e che, pertanto, non erano state mai censite né collegate, anche se risultava che avevano effettuato giocate per considerevoli importi. Si è, infine, smentita la tesi difensiva dell'imputato, rilevandosi l'assoluta genericità e mancanza di riscontri documentali delle dichiarazioni difensive volte a dimostrare di avere acquistato le macchine in questione solo qualche mese prima del controllo a sorpresa, al fine di dimostrare che ai ricorrenti non fossero ascrivibili le giocate effettuate. Non si rinvengono, pertanto, manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello. Parimenti inammissibile, poiché manifestamente infondato, è anche l'ultimo motivo di ricorso in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte d'appello fatto rifermento al notevole importo da riferirsi alla percentuale di imposta evasa e non alla misura complessiva delle giocate. Tale importo, se riferito all'elevato ammontare delle giocate per come accertate dal giudice di merito, è certamente idoneo ad assumere, sul piano fattuale e logico, valenza notevole ai fini dell'esclusione dell'elemento circostanziale".
 

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