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Tar Liguria: 'Sale giochi, necessaria autorizzazione dei Comuni'

25 ottobre 2016 - 13:55

Il Tar Liguria conferma la validità della legge regionale sui giochi e i poteri dei Comuni di legiferare in materia.

Scritto da Fm
Tar Liguria: 'Sale giochi, necessaria autorizzazione dei Comuni'

 

 "Il provvedimento comunale impugnato costituisce applicazione dell’art. 1 comma 2 della L.R. 30.4.2012, n. 17, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Liguria 2.5.2012 ed in vigore dalla medesima data, in virtù della dichiarazione d’urgenza di cui all’art. 4 della medesima legge. Tale normativa è stata dichiaratamente introdotta nell’esercizio delle competenze legislative regionali in materia di salute e politiche sociali, allo scopo di prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e di tutelare determinate categorie di persone. In proposito la Sezione, ponendosi nel solco di una costante giurisprudenza (cfr. Con. di St., VI, 11.9.2013, n. 4498 e, più recentemente, id., V, 1.10.2015, n. 4593), ha già avuto modo di affermare che la legge regionale n. 17/2012 ha preso in esame aspetti del gioco a premi in denaro che attengono alla tutela della salute e alle politiche sociali, cosicché non sussiste la denunciata invasione delle prerogative statali nella materia dell’ordine e della sicurezza pubblica (T.A.R. Liguria, II, 5.2.2014, n. 189), con conseguente manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale".

 

Questo uno dei principi ribaditi dal Tar Liguria nel rigettare il ricorso di una società di gioco contro il provvedimento dirigenziale con cui il Comune di Spezia ha ordinato la chiusura definitiva dell’attività di sala giochi, in attuazione della legge ligure sul Gap vigente dal 2012.

 

"Il provvedimento impugnato - si legge nella sentenza - costituisce pedissequa applicazione degli artt. 1 comma 2 e 2 comma 1 della L.R. Liguria n. 17/2012, che – rispettivamente - assoggettano l’esercizio delle sale da gioco ad una preventiva autorizzazione comunale e ne condizionano il rilascio alla verifica di una distanza minima di 300 metri dai luoghi sensibili. La normativa regionale è assai specifica nell’individuare la distanza, il metodo di misurazione (distanza pedonale più breve) ed i luoghi sensibili, sicché essa non abbisognava certo, ai fini della sua applicazione, di una regolamentazione comunale attuativa, cui è demandata soltanto l’eventuale individuazione di ulteriori luoghi sensibili (art. 2 comma 2). La circostanza che il regolamento comunale del Comune di Spezia sia stato approvato antecedentemente alla pubblicazione della L.R. n. 17/2012 è dunque del tutto ininfluente ai fini del giudizio di legittimità del provvedimento impugnato, che trova la fonte del potere direttamente nella legislazione regionale. La sospensione immediata dell’attività disposta contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento costituisce in realtà applicazione del potere cautelare di cui all’art. 7 comma 2 della legge n. 241/1990, sicché inconferenti si rilevano i rilievi sollevati sulla scorta dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990, a sua volta impropriamente citato dal comune.In ogni caso, con l’adozione del provvedimento definitivo di chiusura, esso ha perduto efficacia, sicché il motivo appare inammissibile per difetto di interesse".
 

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