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Gioco,Tar Lombardia conferma limiti orari di Bareggio

27 gennaio 2017 - 15:53

Il Tar Lombardia ritiene legittimi i limiti orari al gioco imposti dal Comune di Bareggio (Mi) dall'ottobre 2016.

Scritto da Redazione
Gioco,Tar Lombardia conferma limiti orari di Bareggio

 

"Deve attribuirsi netta preponderanza agli interessi pubblici assunti a tutela dalla determinazione impugnata, rispetto al danno prettamente economico paventato dall’operatore".

A ribadire il principio, già espresso da svariati giudici della penisola, è il Tar Lombardia, nel respingere il ricorso di una società di gioco contro l'ordinanza del sindaco del Comune di Bareggio (Mi) dell'ottobre 2016, che limita gli orari di esercizio delle sale giochi ex art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.


"Nella specie - si legge nell'ordinanza del Tar Lombardia - le disposizioni in commento sono dichiaratamente finalizzate: a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili o immaturi (per la giovane età o perché bisognosi di cure); a prevenire forme di gioco compulsivo; ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano e la quiete pubblica".


Inoltre, "la valutazione del Comune circa l’incidenza negativa sulla salute dei cittadini (intesa, pare di capire, in termini non solo di malattia ma anche di pericolo per il benessere individuale e collettivo della popolazione locale) derivante dall’apertura prolungata delle sale giochi, appare idonea e adeguata in quanto: i dati allegati in atti evidenziano la quantità considerevole degli utenti seguiti per gambling dai Ser.t.; i soggetti giovani ed anziani appaiono (anche secondo norme di comune esperienza) maggiormente esposti alla capacità suggestiva del guadagno derivante dalla scommessa; il numero dei soggetti, tra le categorie a rischio, non è un dato trascurabile quando si tratti di intervenire a tutela di beni fondamentali (si trattasse anche di sole 100 persone); la medesima valutazione del Comune appare anche necessaria, in quanto l’introduzione (mercé il d.l. n. 158/2012, art. 7, comma 10) di forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco, territorialmente prossimi a zone sensibili (ed analogo discorso può farsi con riguardo alle misure limitative introdotte con la legge regionale n. 8/2013 e con la D.G.R. n. 1274/2014, emanata in attuazione della stessa), è destinata ad operare solo rispetto alle concessioni di raccolta di gioco pubblico affidate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, restando quindi escluse le autorizzazioni già rilasciate", concludono i giudici.
 

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