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Tar Bolzano conferma decadenza sala giochi: 'Vicina a luoghi sensibili'

03 marzo 2017 - 12:07

Ancora una volta il Tar Bolzano conferma la decadenza dell'autorizzazione per una sala giochi distante meno di 300 metri da luoghi sensibili.

Scritto da Redazione
Tar Bolzano conferma decadenza sala giochi: 'Vicina a luoghi sensibili'

 

"Ad avviso del Collegio la normativa provinciale in esame non si pone in contrasto né con l’art. 32 della Costituzione, nè con i livelli minimi essenziali assistenziali concernenti la prevenzione e il contrasto del fenomeno della c.d. ludopatia: vero è, semmai, che il legislatore provinciale ha codificato i principi fondamentali contenuti nel decreto Balduzzi ancora prima della loro introduzione nella legislazione statale".


Questa una delle motivazioni con cui, come in precedenti occasioni, il Tar Bolzano ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso del titolare di un locale pubblico contro la delibera dd. 12.3.12 n. 341 - Individuazione dei luoghi sensibili ai sensi della L.P. 13.5.92, n. 13, come modificata con la delibera n. 1570 del 29.10.2012, rigettando la richiesta di revocare la decadenza dell'autorizzazione alla gestione della sala giochi disposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano in quanto ubicata a meno di 300 metri dall’asilo, dalla casa della cultura, dalla biblioteca comunale e dal parco giochi del comune di Nalles, qualificati come "luoghi sensibili" dalla normativa vigente.

 

Per quanto riguarda la deliberazione della Giunta provinciale n. 341 del 12 marzo 2012 (come modificata con la deliberazione n. 1570 del 29 ottobre 2012), i giudici del Tar Bolzano ricordano che "decidendo su un ricorso analogo, ha annullato in via giurisdizionale entrambe le deliberazioni con la sentenza n. 301/16, depositata il 31 ottobre 2016. Il richiesto annullamento delle medesime deliberazioni non reca pertanto più alcun vantaggio al ricorrente, essendo quegli atti già stati annullati con la menzionata sentenza".

Perquanto riguarda il resto del ricorso i giudici amministrativi chiamano in causa "la sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 2011. La Corte, vagliando la legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1bis, della legge provinciale n. 58 del 1988, contenente divieti di localizzazione per gli apparecchi da gioco leciti, ha ritenuto giustificate e proporzionate le misure introdotte dal legislatore provinciale con riferimento agli esercizi pubblici, rilevando che: le disposizioni esaminate dalla Corte, le quali dettano precipuamente limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili (o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio - assistenziale), al fine di prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché al fine di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica; le stesse disposizioni non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro canto, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate.
Ebbene le su esposte osservazioni della Corte, riferite alla disciplina degli esercizi pubblici valgono anche con riferimento alle corrispondenti disposizioni introdotte dal legislatore provinciale nella disciplina degli spettacoli pubblici sub iudice (art. 5bis della legge provinciale n. 13 del 1992, aggiunto dall’art. 1, comma 1, della L.P. n. 13 del 2010), essendo identiche le finalità delle due norme".
 

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