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Sala giochi, Tar Lombardia: 'Giusto sospendere attività in caso di recidiva'

17 marzo 2017 - 15:57

Il Tar Lombardia conferma la sospensione dell'attività di una sala giochi che aveva violato più volte i limiti orari del Comune di Milano.

Scritto da Fm
Sala giochi, Tar Lombardia: 'Giusto sospendere attività in caso di recidiva'

 


"Nonostante dall’esame degli atti impugnati emergano delle imprecisioni riguardo alle date degli accertamenti delle violazioni commesse dal ricorrente, che risalgono ad un periodo antecedente a quello della diffida emessa dal Comune, sostanzialmente dalla documentazione versata in atti risulta che le violazioni della delibera comunale sugli orari di apertura delle sale giochi siano state poste in essere dall’istante molte volte, sia in data antecedente che successiva alla diffida, nonché posteriormente all’emanazione dell’ordinanza di sospensione impugnata, evidenziando, dunque, un comportamento posto in essere in evidente spregio della disciplina sull’apertura delle sale gioco, la cui ratio è connessa alla tutela dell’ordine sociale e della salute pubblica, avendo il Comune di Milano rilevato un aumento esponenziale sul territorio delle attività di gioco d’azzardo".

Per questo motivo il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Milano per l'annullamento del provvedimento con cui il Direttore della Direzione Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale - Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive - Servizio Esercizi di Vendita e Contenzioso del Comune di Milano ha ordinato "la sospensione per 5 giorni del funzionamento degli
apparecchi con vincita in denaro installati nell'esercizio".


I giudici poi richiamano "la normativa in materia di gioco d'azzardo, con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti", ricordando che "non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, comma 2 lett. h), Cost., ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; la disciplina degli orari delle sale da gioco è infatti volta a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme; pertanto, il potere esercitato dal sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117 comma 2 lett. h), Cost. (cfr., in particolare, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794)".
 

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