skin

Tar Lombardia: 'Contratto con altro concessionario, vale legge Gap'

13 aprile 2017 - 09:43

Il Tar Lombardia evidenzia che se una società di gioco stipula un contratto con altro concessionario, gli apparecchi sono sottoposti al distanziometro della legge sul Gap.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Contratto con altro concessionario, vale legge Gap'

Secondo l’art. 5 della legge regionale della Lombardia sul Gap "per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili. 1-ter. Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

1-quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto”.

 

A ricordare il principio è il Tar Lombardia in un'ordinanza che respinge il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Cene (Bg) che ha vietato la prosecuzione dell’attività per aver messo in funzione 10 nuovi apparecchi con un con differente concessionario dopo l’entrata in vigore della normativa lombarda.

Secondo quanto si legge nell'ordinanza, "la sostituzione degli apparecchi non può, dunque, essere qualificata come strumentale alla continuazione del rapporto concessorio in essere, ma, al contrario, all’attuazione della scelta di svolgere l’attività con un diverso concessionario e, pertanto, non risulta riconducibile alla sopra ricordata clausola di esclusione dall’applicazione della normativa sopravvenuta;
Dato atto che, a riprova della circostanza per cui le nuove apparecchiature sono state messe in funzione solo dopo l’entrata in vigore della norma limitativa, gli unici nulla osta alla messa in esercizio dei nuovi apparecchi prodotti in giudizio sono quelli datati 18 agosto 2015. Dunque, alla data di entrata in vigore delle modifiche normative le apparecchiature vetuste non erano ancora state sostituite con quelle nuove che, invece, sono state installate e poste in funzione solo dopo la stipulazione di un nuovo contratto con differente concessionario".
 

Altri articoli su

Articoli correlati